- Emanante: 2
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 126
- Data fonte: 31/05/1996
Abstract:
Il presente decreto e’ una integrazione al integrazione al decreto ministeriale 24 novembre 1994 concernente un nuovo ordinamento delle classi di abilitazione all’insegnamento e di concorso a cattedre e a posti di insegnante tecnico-pratico e di insegnante di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica, nonche’ accesso alle macro-aree disciplinari.
Art. 1
1 .
Nell’ambito delle graduatorie dei concorsi a cattedre e a posti per esami e titoli in corso di validita’ ovvero nell’ambito delle graduatorie permanenti dei concorsi a cattedre per soli titoli, nonche’ delle graduatorie Provinciali permanenti del personale docente abilitato aspirante alle supplenze, i contratti di lavoro a tempo indeterminato e, per il conferimento delle supplenze ai docenti abilitati, quelli a tempo determinato, vengono stipulati, in relazione alla disponibilita’ di cattedre e posti che si verifica per gli insegnamenti che sono confluiti per accorpamento in un’area disciplinare piu’ ampia e specificamente per le seguenti classi di concorso di cui al Decreto Ministeriale n. 334/1994 citato in premessa:
4/a – arte del tessuto, della moda e del costume;
7/a – arte della fotografia e della grafica pubblicitaria;
13/a – chimica e tecnologie chimiche;
17/a – discipline economico-aziendali;
18/a – discipline geometriche, architettoniche e arredamento;
20/a – discipline meccaniche e tecnologia;
35/a – elettrotecnica ed applicazioni;
36/a – filosofia, psicologia e scienze dell’educazione;
38/a – fisica;
40/a – igiene, anatomia, fisiologia, patologia generale e dell’apparato masticatorio;
42/a – informatica;
57/a – scienza degli alimenti;
60/a – scienze naturali, chimica e geografia, fitopatologia, entomologia agraria microbiologia, con l’applicazione dei seguenti
Criteri:
A) agli aspiranti in possesso dei titoli di studio previsti dal citato Decreto Ministeriale n. 334 sono attribuibili tutti i tipi di cattedre e di posti disponibili;
B) agli aspiranti non in possesso dei titoli di studio previsti dal citato Decreto Ministeriale n. 334 sono attribuibili le sole cattedre e i posti relativi ad insegnamenti cui avevano titolo ad accedere secondo l’ordinamento precedente al Decreto Ministeriale n. 334/1994;
C) e’ consentito agli aspiranti, di cui al punto b), di accedere a tutti gli insegnamenti compresi nella suddetta classe di concorso, solo con il possesso dell’abilitazione specifica conseguita a seguito della partecipazione a procedure concorsuali o abilitanti, alle quali saranno ammessi col possesso dei titoli di studio previsti dal previgente ordinamento.
Art. 2
1 .
Agli aspiranti alla nomina senza il possesso dei titoli di studio previsti dal Decreto Ministeriale n. 334/1994, gia’ inseriti nelle graduatorie permanenti di supplenza dei non abilitati, sono attribuibili le sole cattedre e posti relativi ad insegnamenti cui avevano titolo di accesso secondo l’ordinamento precedente.
2 .
Detti aspiranti potranno partecipare ai concorsi a cattedre per esami e titoli, o alle procedure abilitanti, solo per le classi di concorso per le quali sono in possesso del prescritto titolo di studio secondo il vigente ordinamento.
Art. 3
1 .
La tabella a/1 di corrispondenza di abilitazioni tra il vecchio e il nuovo ordinamento, di cui al Decreto Ministeriale n. 334/1994 citato in premessa, conserva la sua validita’ con le limitazioni contenute nelle disposizioni sopraimpartite, nel senso che i docenti non di ruolo in possesso di abilitazione riferita solo ad alcuni insegnamenti della macro-area e senza il possesso del prescritto titolo di studio, non sono considerati abilitati per i rimanenti insegnamenti compresi nella suddetta classe di concorso.