Decreto Ministeriale 17 Aprile 1996, n. 527

  • Emanante: 2
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 126
  • Data fonte: 31/05/1996
Integrazione al decreto ministeriale 24 novembre 1994 concernente un nuovo ordinamento delle classi di abilitazione all'insegnamento e di concorso a cattedre e a posti di insegnante tecnico-pratico e di insegnante di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica, nonche' accesso alle macro-aree disciplinari

Abstract:

Il presente decreto e’ una integrazione al integrazione al decreto ministeriale 24 novembre 1994 concernente un nuovo ordinamento delle classi di abilitazione all’insegnamento e di concorso a cattedre e a posti di insegnante tecnico-pratico e di insegnante di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica, nonche’ accesso alle macro-aree disciplinari.

Art. 1

1 .

Nell’ambito delle graduatorie dei concorsi a cattedre e a posti per esami e titoli in corso di validita’ ovvero nell’ambito delle graduatorie permanenti dei concorsi a cattedre per soli titoli, nonche’ delle graduatorie Provinciali permanenti del personale docente abilitato aspirante alle supplenze, i contratti di lavoro a tempo indeterminato e, per il conferimento delle supplenze ai docenti abilitati, quelli a tempo determinato, vengono stipulati, in relazione alla disponibilita’ di cattedre e posti che si verifica per gli insegnamenti che sono confluiti per accorpamento in un’area disciplinare piu’ ampia e specificamente per le seguenti classi di concorso di cui al Decreto Ministeriale n. 334/1994 citato in premessa:

4/a – arte del tessuto, della moda e del costume;

7/a – arte della fotografia e della grafica pubblicitaria;

13/a – chimica e tecnologie chimiche;

17/a – discipline economico-aziendali;

18/a – discipline geometriche, architettoniche e arredamento;

20/a – discipline meccaniche e tecnologia;

35/a – elettrotecnica ed applicazioni;

36/a – filosofia, psicologia e scienze dell’educazione;

38/a – fisica;

40/a – igiene, anatomia, fisiologia, patologia generale e dell’apparato masticatorio;

42/a – informatica;

57/a – scienza degli alimenti;

60/a – scienze naturali, chimica e geografia, fitopatologia, entomologia agraria microbiologia, con l’applicazione dei seguenti

Criteri:

A) agli aspiranti in possesso dei titoli di studio previsti dal citato Decreto Ministeriale n. 334 sono attribuibili tutti i tipi di cattedre e di posti disponibili;

B) agli aspiranti non in possesso dei titoli di studio previsti dal citato Decreto Ministeriale n. 334 sono attribuibili le sole cattedre e i posti relativi ad insegnamenti cui avevano titolo ad accedere secondo l’ordinamento precedente al Decreto Ministeriale n. 334/1994;

C) e’ consentito agli aspiranti, di cui al punto b), di accedere a tutti gli insegnamenti compresi nella suddetta classe di concorso, solo con il possesso dell’abilitazione specifica conseguita a seguito della partecipazione a procedure concorsuali o abilitanti, alle quali saranno ammessi col possesso dei titoli di studio previsti dal previgente ordinamento.

Art. 2

1 .

Agli aspiranti alla nomina senza il possesso dei titoli di studio previsti dal Decreto Ministeriale n. 334/1994, gia’ inseriti nelle graduatorie permanenti di supplenza dei non abilitati, sono attribuibili le sole cattedre e posti relativi ad insegnamenti cui avevano titolo di accesso secondo l’ordinamento precedente.

2 .

Detti aspiranti potranno partecipare ai concorsi a cattedre per esami e titoli, o alle procedure abilitanti, solo per le classi di concorso per le quali sono in possesso del prescritto titolo di studio secondo il vigente ordinamento.

Art. 3

1 .

La tabella a/1 di corrispondenza di abilitazioni tra il vecchio e il nuovo ordinamento, di cui al Decreto Ministeriale n. 334/1994 citato in premessa, conserva la sua validita’ con le limitazioni contenute nelle disposizioni sopraimpartite, nel senso che i docenti non di ruolo in possesso di abilitazione riferita solo ad alcuni insegnamenti della macro-area e senza il possesso del prescritto titolo di studio, non sono considerati abilitati per i rimanenti insegnamenti compresi nella suddetta classe di concorso.