- Emanante: 2
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 303
- Data fonte: 31/12/1997
Thesaurus: Agenzie per il lavoro
Abstract:
Sono specificati i punteggi relativi alle priorita’ regionali di cui all’art. 6-bis, comma 2 del decreto ministeriale n. 527/1995, e successive modifiche e integrazioni, da utilizzare ai fini della determinazione dell’indicatore di cui all’art. 6, comma 4, lettera a), n. 4), dello stesso decreto ministeriale.
Art. unico
1 .
I punteggi relativi alle priorita’ regionali di cui all’art. 6-bis, comma 2 del Decreto Ministeriale n. 527/1995, e successive modifiche e integrazioni, da utilizzare ai fini della determinazione dell’indicatore di cui all’art. 6, comma 4, lettera a), n. 4), dello stesso Decreto Ministeriale sono riportati, con riferimento alle domande presentate entro il 1998, nell’allegato al presente decreto.
2 .
Per le Regioni che non hanno avanzato alcuna proposta l’indicatore di cui al comma 1 assume, ai sensi dell’art. 6-bis, comma 1 del Decreto Ministeriale citato, valore pari a zero per tutte le iniziative della graduatoria relativa alla Regione medesima. Analogamente, assume valore pari a zero la singola priorita’ non espressa.