Decreto Ministeriale 21 maggio 1992, n. 117

  • Emanante: 2
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 134
  • Data fonte: 06/09/1992
Oggetti specifici delle ricerche e relative attivita' di formazione, afferenti il programma nazionale di ricerca sulle tecnologie per la costruzione e la salvaguardia delle strutture edilizie, finalizzato allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo.

Thesaurus: Formazione

Art. 1

1 .

Il programma nazionale di ricerca sulle tecnologie per la costruzione e la salvaguardia delle strutture edilizie finalizzato allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo – definito dal Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica ed approvato dal cipi con delibera del 26 novembre 1991 per l’attivazione di contratti per un ammontare globale massimo di 158 miliardi di lire di cui 145,1 miliardi di lire per attivita’ di ricerca e 12,9 miliardi di lire per attivita’ di formazione, e’ articolato nelle sottoelencate tematiche, comprensive degli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attivita’ di formazione. Area edilizia per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio archeologico e storico. Settore – zone archeologiche tema 1 – apparecchiature tecniche avanzate per il rilevamento ed il recupero delle zone archeologiche. Oggetto della ricerca: sviluppo di sistemi innovativi, ad elevata affidabilita’ e sicurezza, atti a consentire la riduzione dei tempi e dei costi delle campagne di rilevamento e scavo in zona archeologica. Sviluppo di sistemi per il rilevamento, in modo automatico e semiautomatico, dei siti archeologici presenti anche nel sottosuolo, che permettano la ricostruzione pianimetrica delle zone, nonche’ la ricostruzione per immagini, anche in sezione tomografica, dei reperti nascosti. Progettazione e realizzazione di un sistema di apparecchiature programmabili e dotate di opportuni sensori per l’esecuzione, in modo automatizzato e semiautomatizzato, delle operazioni di scavo sia grossolano sia fine in zone archeologiche. Sviluppo di tecnologie innovative per lo scavo, in condizioni di sicurezza, a fini di recupero e o salvaguardia dei reperti archeologici altrimenti irrecuperabili. Validazione dei sistemi e delle apparecchiature realizzati mediante prove sul campo e verifica della loro trasferibilita’ ad impieghi diversificati con particolare riferimento ad interventi di protezione civile. La ricerca si articola in tre sottotemi: progettazione e realizzazione di sistemi e relative strumentazioni, anche tramite adattamento di apparecchiature esistenti, utilizzanti tecnologie innovative per il rilevamento delle zone archeologiche, presenti anche nel sottosuolo a diverse profondita’, e per la relativa ricostruzione planimetrica generale e parziale. Con capacita’ di operare. Tra l’altro, da altezze elevate su aree estese. Progettazione e realizzazione di sistemi e relative strumentazioni, anche tramite adattamento di apparecchiature esistenti, utilizzanti tecnologie innovative per consentire la ricostruzione per immagini, anche in sezione tomografica, dei reperti nascosti attraverso il rilevamento dei parametri necessari per l’utilizzazione di software generalizzato. I sistemi devono poter operare in forma automatica e semiautomatica, fornendo le informazioni rilevate su supporto elaborabile. Validazione delle prestazioni dei sistemi realizzati, mediante una serie significativa di prove sul campo riproducenti le piu’ diffuse casistiche di intervento; progettazione e messa a punto, anche tramite ottimizzazione di apparecchiature esistenti, di un sistema automatizzato in grado di facilitare le operazioni di scavo, sia grossolano sia fine, con riferimento alle piu’ diffuse tipologie di intervento in zona archeologica. Il sistema, dotato di appositi sensori di rilevamento e di attrezzature di scavo idonee alle differenti tipologie di intervento, deve essere facilmente programmabile mediante i dati derivati dallo studio del sito i archeologico, consentire un monitoraggio costante delle operazioni di scavo e presentare caratteristiche di elevata flessibilita’ e di autoadattamento alle condizioni rilevate. Il sistema deve garantire condizioni di massima sicurezza per l’integrita’ dei reperti e permettere una migliore lettura ed interpretazione delle condizioni al contorno, memorizzando i parametri piu’ significativi’ per una ricostruzione per immagini delle condizioni originarie del sito esplorato. Realizzazione a livello prototipo del sistema completo e relativa validazione mediante una serie significativa di prove sul campo riproducenti le piu’ diffuse casistiche di intervento; messa a punto di sistemi innovativi, utilizzabili anche in forma integrata, per lo scavo, la salvaguardia, il recupero di costruzioni o altri reperti archeologici altrimenti irrecuperabili. Almeno un sistema deve permettere il recupero c/o la salvaguardia dei reperti’ preesistenti a costruzioni sovrastanti, attraverso l’impiego di prodotti e attrezzature, anche appositamente sviluppati, per il consolidamento delle fondazioni e, anche solo temporaneo del terreno, per permettere l’accesso ai reperti in condizioni di sicurezza per l’ambiente, le persone ed i reperti stessi. Almeno un sistema deve consentire la demolizione e l’asportazione di lava o altri materiali coerenti in blocchi o strati, che impediscano tempo: la durata massima dell’attivita’ di formazione non deve superare i trentasei’ mesi. Spesa: la spesa massima, comprensiva di IV a. Non deve superare i 500 milioni di lire. Tema 14 – tecnologie per il recupero ed il riciclaggio di materiali provenienti da demolizioni. Oggetto della ricerca: sviluppo di tecnologie innovative a basso impatto ambientale e ad elevato grado di sicurezza per gli operatori, che consentano il riutilizzo economico dei materiali di risulta provenienti dalle attivita’ di demolizione dei manufatti edilizi. Sviluppo di tecnologie e prodotti innovativi per il riutilizzo di materiali provenienti dalla demolizione di costruzioni in materiali lapidei e in calcestruzzo. Sviluppo e messa a punto di una tecnologia innovativa per la bonifica, in condizioni di massima sicurezza, di edifici nella cui realizzazione siano stati impiegati materiali o componenti a base di amianto. Verifica tossicologica, ecotossicologica e di impatto ambientale dei prodotti e delle tecnologie messe a punto e loro valutazione tecnicoeconomica in termini costo/benefici. La ricerca si articola in due sottotemi: sviluppo, a livello di prototipo, di un sistema di apparecchiature, trasportabili e di ingombro contenuto, per la frantumazione, la vagliatura e la caratterizzazione dei materiali di risulta provenienti dalla demolizione di manufatti edilizi sia in materiali lapidei sia in calcestruzzo. Messa a punto di prodotti leganti ed additivi per l’ottenimento con i materiali trattati di conglomerati utilizzabili in differenti applicazioni edilizie, di cui almeno una con caratteristiche strutturali. Validazione funzionale del sistema mediante una significativa serie di prove applicative, nonche’ dei nuovi conglomerati mediante caratterizzazione fisico-meccanica. Verifica ecotossicologi’ca e di impatto ambientale e valutazione economica in termini costo/prestazioni; sviluppo e messa a punto di una tecnologia innovativa per la bonifica di edifici realizzati con componenti o materiali contenenti amianto, nonche’ di siti contaminati da amianto. La tecnologia deve consentire la demolizione e la rimozione delle parti contaminate senza rischi per l’ambiente e per gli operatori. Messa a punto di una tecnologia di pretrattamento in loco dei materiali asportati, al fine di eliminare i rischi derivanti dal loro trasferimento fino ai luoghi di smaltimento. Validazione funzionale, tossicologica, ecotossicologica e di impatto ambientale. Valutazione economica in termini di costo/benefici. Tempo: la durata massima della ricerca non deve superare i trentasei mesi. Spesa: la spesa massima, comprensiva di IV a, non deve superare i quattromilaseicento milioni di lire. Attivita’ di formazione: formazione di ricercatori e/o tecnici altamente qualificati, orientati allo sviluppo di tecnologie e di impianti per il riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti dell’industria delle costruzioni, con particolare riferimento alle problematiche di bonifica di strutture e siti contaminati da materiali nocivi o pericolosi. Approfondimento delle conoscenze in tema di tecnologie dei materiali, di chimica applicata ai materiali da costruzione, di organizzazione del cantiere, nonche’ della normativa in materia di tutela ambientale, di trattamento e smaltimento di rifiuti speciali. 1 relativi percorsi formativi devono avere una durata non inferiore a due anni. Tempo: la durata massima dell’attivita’ di formazione non deve superare i trentasei’ mesi. Spesa: la spesa massima, comprensiva di IV a, non deve superare i quattrocento milioni di lire. In relazione alle attivita’ scientifiche e di sviluppo in atto nel mezzogiorno i temi sopra specificati numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12 e 14 del programma nazionale di ricerca sulle tecnologie per la costruzione e la salvaguardia delle strutture edilizie devono essere sviluppati nelle aree meridionali per la successiva industrializzazione in detti territori dei risultati conseguiti.

Art. 2

1 .

L’esecuzione di ciascuno dei temi definiti all’art. 1, comprensivi degli oggetti della ricerca e delle relative attivita’ di formazione, e’ affidata dal Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica, con singolo contratto di ricerca, ad uno dei soggetti legittimati a norma di legge scelto tra quelli che hanno presentato nel termine la relativa offerta, purche’ ammissibile.

2 .

La scelta dei soggetto con cui stipulare il contratto di ricerca e’ effettuata dal Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica sentito il comitato di cui all’art. 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, previa valutazione di tutte le offerte pervenute a fronte dei temi richiamati al precedente comma.

3 .

In relazione alla scelta dei soggetti a cui affidare l’esecuzione dei temi da sviluppare nelle aree meridionali, individuati nel precedente art. 1, in sede di valutazione delle offerte e’ considerato elemento di priorita’ la presenza di attivita’ di ricerca e di formazione prevalentemente indirizzate a consentire lo sviluppo di parchi scientifici e tecnologici e, in via subordinata, di centri d ricerca.

Art. 3

1 .

Le offerte possono essere presentate dai soggetti, aventi una stabile organizzazione in Italia, previsti dall’art. 2 della citata legge 17 febbraio 1982, n. 46, cosi’ come modificato ed integrato da successive disposizioni.

2 .

Ciascuna offerta, a pena di inammissibilita’, deve proporre l’esecuzione di uno solo dei temi indicati al precedente art. I e deve prevedere lo sviluppo delle attivita’ necessarie al completo svolgimento sia della ricerca richiesta dal relativo oggetto specifico sia della relativa attivita’ di formazione.

Art. 4

1 .

L’offerta deve essere, a pena di inammissibilita’, redatta secondo lo schema annesso al presente decreto, su carta da bollo, sottoscritta dal legale rappresentante dei soggetto proponente e corredata (sempre a pena di inammissibilita’) di tutta la documentazione prevista nello schema stesso.

2 .

La citata documentazione, da produrre unitamente all’offerta, deve essere presentata in carta semplice e predisposta nel rispetto dei modelli e secondo le modalita’ di redazione previsti nel testo allegato.

Art. 5

1 .

L’offerta deve proporre lo sviluppo di ricerche che non siano gia’ state effettuate. L’offerta non puo’ riguardare nemmeno ricerche che siano gia’ in corso di svolgimento da parte del soggetto proponente, sia per conto di terzi privati, enti e pubblica amministrazione, sia in proprio con finanziamento pubblico. L’offerta, altresi’, puo’ riguardare attivita’ di formazione oggetto di altri interventi pubblici.

2 .

Le attivita’ di ricerca e di formazione devono essere svolte in Italia e dal soggetto proponente, salvo quanto previsto dai successivi comma tre e comma quattro.

3 .

Le societa’ di ricerca – ex art. 2, lettera d), della legge n. 46/1982 – ed i consorzi – ex art. 2, lettere b) -f), della legge n. 46/1982 – possono prevedere in offerta di avvalersi, per l’esecuzione delle attivita’ di ricerca e di formazione, anche delle strutture, e dei mezzi dei soci e dei consorziati.

4 .

L’offerta puo’ prevedere che l’esecuzione di parte delle citate attivita’ venga affidata a terzi c/o venga svolta all’estero, sia in centri del proponente, sia presso terzi. In particolare, per l’esecuzione delle attivita’ di formazione i soggetti proponenti si avvalgono, tra le altre, delle strutture universitarie e post-universitarie pubbliche o private, anche comunitarie o internazionali, e/o delle societa’ di ricerca costituite con la partecipazione del fondo speciale per la ricerca applicata. Il Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica si riserva di autorizzare le proposte di affidamento, a terzi e di svolgimento all’estero di detta parte di attivita’.

5 .

Le offerte riguardanti i temi da sviluppare nelle aree meridionali, individuati nel precedente art. 1, in relazione 1 vincolo di traduzione industriale dei risultati in detti territori, vincolo che costituisce condizione aggiuntiva per i cessione dei diritto di utilizzazione dei risultati stessi di ui al punto 13 dello schema di capitolato tecnico, devono quantificare, in particolare, gli effetti della industrializazione in termini produttivi ed occupazionali per il mezzogiorno.

Art. 6

1 .

Le offerte, da trasmettere in un unico esemplare, a mezzo raccomandata con Avviso di ricevimento, devono pervenire, 9 pena di inammissibilita’, entro il 30 settembre 1992, oppure devono essere presentate direttamente, a pena di inammissibillita’, entro lo stesso termine, presso il Ministero dell’universi’ta’ e della ricerca scientifica e tecnologica. In ambedue i casi l’offerta dovra’ essere contenuta in un unico plico. Idoneo ad evidenziare la presenza di eventuali manomissioni, indirizzato a: Ministero dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica – programmi nazionali di ricerca – lungotevere thaon di revel, 76 – 00196 Roma la data di presentazione delle offerte e’ stabilita dal timbro apposto dal competente ufficio.

2 .

Tutto il materiale trasmesso, considerato rigorosamente riservato, verra’ utilizzato solo dal Ministero dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica per l’espletamento degli adempimenti connessi alle assegnazioni di cui al presente decreto e pertanto, i proponenti non potranno divulgare informazioni sui contenuti dell’offerta presentata.

3 .

I proponenti dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta dei Ministero dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari al Ministero stesso per l’espletamento delle procedure di competenza.

Art. 7

1 .

I decreti Ministeriali di affidamento, con contratti di ricerca, della esecuzione dei temi riportati al precedente art. 1, comprensivi degli oggetti specifici di ricerca e delle relative attivita’ di formazione, saranno pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Art. 8

1 .

I contratti di ricerca saranno stipulati dall’istituto mobiliare Italiano su richiesta del Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica, in osservanza allo schema di convenzione tipo (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 6 agosto 1983), allo schema di capitolato tecnico tipo (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 355 del 28 dicembre 1984) e successive eventuali modifiche ed integrazioni.

2 .

In relazione alle finalita’ di promuovere lo sviluppo delle attivita’ scientifiche tecnologiche nel mezzogiorno, in particolare ai fini di un organico potenziamento delle strutture di ricerca, per i temi da sviluppare nelle aree meridionali specificatamente individuati nel precedente art. 1 la misura dell’anticipo prevista nello schema di capitolato tecnico di cui al precedente comma e’ elevata al 30 dell’importo contrattuale.