- Emanante: 2
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 15234
- Data fonte: 26/04/1997
Abstract:
E’ approvato l’unito schema relativo alla costituzione della garanzia fidejussoria prevista dall’art. 56, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, per l’erogazione di anticipi a favore di soggetti privati, sulla quota nazionale relativa al cofinanziamento dei programmi di politica comunitaria, a valere sulle risorse del fondo di rotazione di cui all’art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. e’ inoltre specificato da chi puo’ essere prestata la precedente garanzia.
Art. 1
E’ Approvato l’unito schema relativo alla Costituzione della garanzia fidejussoria prevista dall’art. 56, comma 2, della Legge 6 febbraio 1996, n. 52, per l’erogazione di anticipi a favore di soggetti privati, sulla quota nazionale relativa al cofinanziamento dei programmi di politica comunitaria, a valere sulle risorse del fondo di rotazione di cui all’art. 5 della Legge 16 aprile 1987, n. 183.
Art. 2
La predetta garanzia, a favore delle amministrazioni pubbliche che richiedono al fondo di rotazione l’erogazione degli anticipi, puo’ essere prestata dalle banche, dalle imprese di assicurazioni indicate nella Legge 10 giugno 1982, n. 348, e dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale previsto dall’art. 107 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385.