Decreto Ministeriale 22 Gennaio 2001

  • Emanante: 2
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 71
  • Data fonte: 26/03/2001
Ammissione ai rimborsi relativi agli oneri sostenuti dalle imprese per i tirocini formativi

Thesaurus: Tirocinio professionale

Abstract:

Il decreto disciplina l’ammissione ai rimborsi relativi agli oneri sostenuti dalle imprese per tirocini formativi e individua: i soggetti ammissibili, i criteri di priorita’ generali, i criteri di priorita’ specifici, le modalita’ di rimborso, la distribuzione delle risorse, la computabilita’ dei tirocinanti ai fini della normativa sul lavoro dei disabili.

Art. 1 – Soggetti ammissibili

Possono presentare la domanda di rimborso (totale o parziale) limitatamente agli oneri finanziari di cui al punto a) (ivi comprese le spese sostenute per il vitto e l’alloggio dei giovani tirocinanti) e b) (spese sostenute a titolo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) di cui all’art.9, comma 1 del Decreto Ministeriale n. 142/1998 del 25 marzo 1998 i datori di lavoro privati e pubblici che abbiano sottoscritto una convenzione per l’attuazione di tirocini formativi e di orientamento ai sensi di quanto previsto dal medesimo decreto.

Art. 2 – Criteri di priorita’ generali

In applicazione di quanto previsto dall’art.9, comma 2 del Decreto Ministeriale n. 142/1998, del 25 marzo 1998 i rimborsi di cui all’art.9, comma 1, lettera a), avranno luogo per quegli accordi di programma quadro approvati dalle Regioni di destinazione e di residenza del tirocinante, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente rappresentative a livello regionale.

Art. 3 – Criteri di priorita’ specifici

Per quanto riguarda il rimborso totale o parziale degli oneri sostenuti a titolo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui al punto b), comma 1, del Decreto Ministeriale n. 142/1998 del 25 marzo 1998 destinato alle imprese nei territori di cui all’obiettivo 1 del regolamento u.e. N.2081/1993 del consiglio del 20 luglio 1993, vale il criterio della minore dimensione dei soggetti ospitanti e dell’attivazione di tirocini in favore dei soggetti di cui alla legge n. 68/1999.

Art. 4 – Modalita’ di rimborso

Le modalita’ di rimborso sono stabilite dalle convenzioni di cui all’art.2

Art. 5 – Distribuzione risorse

1) .

Le risorse relative agli anni 1998 e 2000 saranno destinate alle misure di cui all’art. 9, comma 1, punto b), nel limite del 15 per cento per le Regioni Sicilia, Sardegna, Puglia, Calabria, Basilicata, Campania e Molise;

  • L’importo del 15 e’ distribuito cosi’ come risulta dall’allegata tabella la per l’anno 1998, 1b per l’anno 2000 sulla base, del 20 per cento quale quota fissa, del 40 per cento sulla base del tasso di disoccupazione regionale, 40 per cento sulla base della popolazione residente nella Regione
  • 2) .

    Le rimanenti risorse relative agli anni 1998 e 2000 saranno destinate alle misure di cui all’art.9, comma 1, punto a), alle Regioni Sicilia, Sardegna, Puglia, Calabria, Basilicata, Campania e Molise secondo l’allegata tabella 2a per l’anno 1998, 2b per l’anno 2000 sulla base del 20 per cento quale quota fissa, del 40 sulla base del tasso di disoccupazione regionale, 40 per cento sulla base della

    Distribuzione risorse 40% sulla base del tasso di disoccupazione regionale, 40 per cento sulla base della popolazione residente nella Regione;

    • Il trasferimento delle risorse avverra’ a favore delle Regioni del centro nord secondo quanto previsto in almeno due accordi di programma quadro che le Regioni del sud stipuleranno con Regioni del centro nord;
    • Qualora negli accordi di programma quadro stipulati da ciascuna Regione del sud entro il centoventesimo giorno dalla registrazione del presente decreto non vengano impegnate le somme disponibili, dette somme saranno ridistribuite tra le altre Regioni del sud;
    • Qualora le somme previste negli accordi di programma quadro non vengano spese dalle Regioni del centro nord, le stesse somme torneranno nella disponibilita’ della/e Regione/i del sud;
    • Sulla base degli accordi di programma quadro stipulati tra Regioni del sud e Regioni del centro nord, il Ministero del lavoro trasferira’ le risorse alle Regioni del centro nord nel limite delle tabelle 2a e 2b.
    • Art. 6 – Computabilita’ dei tirocinanti ai fini della normativa sul lavoro dei disabili

      1 .

      Le modalita’ e le condizioni di computabilita’ delle persone disabili impegnate in attivita’ di tirocinio sono regolate, ai sensi dell’art.9, comma 1, lettera c), del Decreto Ministeriale n. 142 del 1998, secondo quanto segue: i datori di lavoro computano nella quota di riserva le persone disabili impegnate in tirocini realizzati nell’ambito delle convenzioni di cui all’art.11 della legge n. 68 del 12 marzo 1999, “norme per il diritto al lavoro dei disabili”; le persone disabili impegnate in tirocini realizzati nell’ambito delle convenzioni di cui all’art.11 della legge n. 68 del 1999 sono esclusi dalla base di computo della quota di riserva di cui all’art.4 della medesima legge.