- Emanante: 2
- Fonte: Altro
- Data fonte: 22/11/1999
Abstract:
In conformita’ a quanto stabilito dall’art. 9, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68, il presente decreto disciplina la periodicita’ dell’invio dei prospetti informativi, da parte dei datori di lavoro pubblici e privati soggetti agli obblighi di cui alla citata legge, al competente servizio individuato dalle regioni ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, denominato “servizio”, nonche’ le ulteriori informazioni che i suddetti prospetti devono contenere rispetto a quelle individuate dal citato comma 6.
Art. 1 – Oggetto del decreto
1. Ai sensi dell’art. 9, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68, il presente decreto disciplina la periodicita’ dell’invio dei prospetti informativi, da parte dei datori di lavoro pubblici e privati soggetti agli obblighi di cui alla citata legge, al competente servizio individuato dalle Regioni ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, di seguito denominato “servizio”, nonche’ le informazioni che i suddetti prospetti devono contenere oltre a quelle individuate dal citato comma 6.
Art. 2 – Periodicita’ dell’invio dei prospetti
1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i datori di lavoro di cui all’art. 1 con sede unica trasmettono al servizio presso cui sono istituiti gli elenchi dei lavoratori disabili per gli avviamenti al lavoro, anche per via telematica ed anche per il tramite delle associazioni cui aderiscono, i prospetti informativi di cui al presente decreto. I datori di lavoro che hanno sedi in piu’ province della stessa Regione o di Regioni diverse, trasmettono i suddetti prospetti separatamente al servizio territorialmente competente per ciascuna sede, come sopra individuato, e complessivamente al servizio competente per il territorio in cui si trova la sede legale.
2. Limitatamente all’anno 2000, il termine per l’invio dei prospetti informativi e’ differito al 31 marzo.
Art. 3 – Informazioni da inserire nei prospetti
1. A norma di quanto previsto dall’art. 9, comma 6, della citata legge n. 68 del 1999, i prospetti informativi di cui al presente decreto devono contenere:
Art. 4 – Disposizioni finali
1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la conferenza unificata di cui all’art. 8 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, puo’ essere modificata la periodicita’ della presentazione dei prospetti informativi e possono essere elaborati modelli, distinti per i datori di lavoro pubblici e per i datori di privati, per la compilazione dei prospetti medesimi.
2. Le Regioni trasmettono, in forma sintetica e per settori di attivita’, i dati aggregati inseriti nei prospetti informativi al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, ai fini della verifica sul funzionamento del meccanismo informativo di cui al presente decreto.