Decreto Ministeriale 22 novembre 1999, n. 477

  • Emanante: 2
  • Fonte: Altro
  • Data fonte: 22/11/1999
Criteri relativi alla trasmissione dei prospetti informativi da parte dei datori di lavoro soggetti alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68, recante: norme per il diritto al lavoro dei disabili

Abstract:

In conformita’ a quanto stabilito dall’art. 9, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68, il presente decreto disciplina la periodicita’ dell’invio dei prospetti informativi, da parte dei datori di lavoro pubblici e privati soggetti agli obblighi di cui alla citata legge, al competente servizio individuato dalle regioni ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, denominato “servizio”, nonche’ le ulteriori informazioni che i suddetti prospetti devono contenere rispetto a quelle individuate dal citato comma 6.

Art. 1 – Oggetto del decreto

1. Ai sensi dell’art. 9, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68, il presente decreto disciplina la periodicita’ dell’invio dei prospetti informativi, da parte dei datori di lavoro pubblici e privati soggetti agli obblighi di cui alla citata legge, al competente servizio individuato dalle Regioni ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, di seguito denominato “servizio”, nonche’ le informazioni che i suddetti prospetti devono contenere oltre a quelle individuate dal citato comma 6.

Art. 2 – Periodicita’ dell’invio dei prospetti

1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i datori di lavoro di cui all’art. 1 con sede unica trasmettono al servizio presso cui sono istituiti gli elenchi dei lavoratori disabili per gli avviamenti al lavoro, anche per via telematica ed anche per il tramite delle associazioni cui aderiscono, i prospetti informativi di cui al presente decreto. I datori di lavoro che hanno sedi in piu’ province della stessa Regione o di Regioni diverse, trasmettono i suddetti prospetti separatamente al servizio territorialmente competente per ciascuna sede, come sopra individuato, e complessivamente al servizio competente per il territorio in cui si trova la sede legale.

2. Limitatamente all’anno 2000, il termine per l’invio dei prospetti informativi e’ differito al 31 marzo.

Art. 3 – Informazioni da inserire nei prospetti

1. A norma di quanto previsto dall’art. 9, comma 6, della citata legge n. 68 del 1999, i prospetti informativi di cui al presente decreto devono contenere:

  • Il numero complessivo dei lavoratori dipendenti e il numero dei lavoratori su cui si computa la quota di riserva, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
  • Il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva, senza distinzioni riferite al Titolo Invalidante, con l’indicazione del sesso, dell’eta’, della qualifica di appartenenza e della data di inizio del rapporto di lavoro;
  • Il numero dei lavoratori computabili nella quota di riserva assunti con contratto a termine, con contratto di formazione e lavoro, con contratto di apprendistato, con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o con contratto di reinserimento, nonche’ il numero dei lavoratori occupati a domicilio o con modalita’ di telelavoro;
  • Il numero complessivo dei lavoratori dipendenti appartenenti alle categorie di cui all’art. 18, comma 2, della citata legge n. 68 del 1999;
  • I posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili di cui all’art. 1 della citata legge n. 68 del 1999;
  • Limitatente ai datori di lavoro privati, il numero delle convenzioni in corso, stipulate ai fini dell’inserimento occupazionale dei disabili o con finalita’ formative, anche se non dirette ad instaurare un rapporto di lavoro, e il numero delle unita’ lavorative coinvolte, distinte per sesso e per eta’;
  • La fruizione di autorizzazioni concesse o richieste a titolo di esonero parziale o di gradualita’ degli avviamenti, limitatamente ai datori di lavoro privati, nonche’ di compensazione territoriale, con l’indicazione delle sedi in cui si assume, rispettivamente, in eccedenza o in riduzione, in base alla disciplina vigente, nonche’ la fruizione della sospensione degli obblighi occupazionali.
  • Art. 4 – Disposizioni finali

    1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la conferenza unificata di cui all’art. 8 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, puo’ essere modificata la periodicita’ della presentazione dei prospetti informativi e possono essere elaborati modelli, distinti per i datori di lavoro pubblici e per i datori di privati, per la compilazione dei prospetti medesimi.

    2. Le Regioni trasmettono, in forma sintetica e per settori di attivita’, i dati aggregati inseriti nei prospetti informativi al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, ai fini della verifica sul funzionamento del meccanismo informativo di cui al presente decreto.