- Emanante: 2
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 302
- Data fonte: 30/12/1997
Thesaurus: Agenzie per il lavoro
Art. 1
Le domande di concessione delle agevolazioni ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 215 presentate entro il 31 luglio 1997, qualora risultino non ammissibili ovvero non ottengano l’agevolazione per esaurimento delle disponibilita’ finanziarie, possono essere ripresentate, al fin di concorrere all’assegnazione delle risorse previste per il 1998, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato con il quale saranno approvate le graduatorie delle domande ammissibili.
Art. 2
La data iniziale di presentazione delle domande per l’anno 1998 e’ fissata al 1 luglio 1998.