Decreto Ministeriale 26 Maggio 1998, n. 233

  • Emanante: 2
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 153
  • Data fonte: 03/07/1998
Criteri generali per la disciplina da parte delle universita' degli ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria

Abstract:

Il corso di laurea in scienze della formazione ha la durata di 4 anni. costituisce titolo di ammissione il diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale.la scuola di specializzazione all’insegnamento secondario ha la durata di 2 anni. costituiscono titolo di ammissione, relativamente ad ognuno degli indirizzi in cui la scuola si articola: le lauree che danno accesso ad una delle classi di abilitazione; i diplomi conseguiti presso le accademie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, gli isef; i titoli universitari conseguiti in un paese dell’unione europea che danno accesso, nel paese stesso, alle attivita di formazione insegnanti per l’area disciplinare corrispondente.

Art. 1

1 .

Ai sensi del presente decreto si intendono:

  • Per corso di laurea, il corso di laurea in scienze della formazione primaria di cui all’art. 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
  • Per scuola, la scuola di specializzazione all’insegnamento secondario di cui all’art. 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
  • Per obiettivo formativo, l’insieme di attitudini e competenze caratterizzanti il profilo professionale dell’insegnante, da sviluppare negli studenti del corso di laurea e della scuola;
  • Per laboratorio, l’analisi, la progettazione e la simulazione di attivita’ didattiche di cui alle aree 1 e 2 di cui agli allegati b e c, con intervento coordinato di docenti di entrambe le aree;
  • Per tirocinio, le esperienze svolte presso istituzioni scolastiche al fine dell’integrazione tra competenze teoriche e competenze operative;
  • Per prove di valutazione conclusive, le modalita’ di accertamento dell’apprendimento al termine di attivita’ didattiche.

Art. 2

1 .

Gli ordinamenti degli studi del corso di laurea e della scuola sono disciplinati dalle universita’ nei regolamenti didattici in conformita’ ai criteri di cui al presente decreto.

2 .

I contenuti minimi qualificanti del corso di laurea e della scuola sono determinati negli allegati b e c, sulla base dell’obiettivo formativo di cui all’allegato a. Le scelte delle universita’ relative agli insegnamenti e alle altre attivita’ didattiche sono definite in funzione del predetto obiettivo formativo.

3 .

Le attivita’ didattiche e le procedure di verifica e di valutazione del rendimento sono programmate collegialmente dalle competenti strutture didattiche e sono condotte dai docenti in maniera coordinata, promuovendo altresi’ la partecipazione degli allievi, al fine di rendere le metodologie impiegate coerenti con l’obiettivo formativo.

4 .

Il corso di laurea e la scuola possono essere attivati anche sulla base di intese tra due o piu’ universita’ . In sede di definizione dei relativi ordinamenti, di progettazione e verifica delle attivita’ didattiche, le universita’ assicurano l’integrazione delle competenti strutture didattiche con rappresentanti di altre strutture di docenti dell’ateneo interessati su un piano di pari responsabilita’ . Per la composizione degli organi delle predette strutture si applica la disposizione di cui all’art. 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito dalla legge 21 giugno 1995, n. 236. Per le finalita’ di cui al presente decreto le universita’ attivano opportune forme di collaborazione con gli enti locali e possono stipulare convenzioni con enti di ricerca e loro strutture scientifiche, nonche con accademie di belle arti, conservatori istituti musicali pareggiati, ISEF, istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla programmazione e realizzazione di attivita’ di laboratorio e di tirocinio. Ulteriori forme di utilizzo, nel corso di laurea e nella scuola, di personale docente in servizio presso le istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla supervisione del tirocinio e al coordinamento del medesimo con altre attivita’ didattiche sono realizzate dalle universita’ sulla base di criteri definiti dalla commissione di cui all’art. 4, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

5 .

Le attivita’ didattiche comprendono il laboratorio ed il tirocinio. Alle attivita’ di laboratorio e’ destinato non meno del 10 per cento dei crediti formativi relativi al corso di laurea e non meno del 20 per cento dei crediti relativi alla scuola. Alle attivita’ di tirocinio, IV i comprese le fasi di progettazione e di verifica, e’ destinato non meno del 20 per cento dei crediti per il corso di laurea e non meno del 25 per cento dei crediti per la scuola.

6 .

Le attivita’ didattiche previste in ogni semestre impegnano complessivamente tra le 250 e le 300 ore. In ogni universita’ i regolamenti didattici: a) disciplinano le attivita’ didattiche prevedendo gli insegnamenti da impartire, eventualmente articolati in moduli, l’attivazione del laboratorio, del tirocinio e di altre modalita’ ; b) definiscono in termini di crediti il carico didattico, comprensivo dello studio personale, di ognuna delle attivita’ previste, facendo pari a 30 il totale dei crediti in un semestre; c) determinano eventuali abbreviazioni della durata del corso di laurea e della scuola in relazione a crediti riconosciuti; d) definiscono gli adempimenti degli studenti in relazione all’impegno didattico complessivo semestrale sulla base delle disposizioni attuative del decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica del 21 luglio 1997, n. 245, in materia di frequenza a tempo pieno e a tempo parziale; e) possono disporre che la relazione di cui al comma 8 sia integrata da uno specifico lavoro di tesi; in tal caso nel semestre conclusivo le rimanenti attivita’ didattiche non possono superare le 100 ore.

7 .

Le prove di valutazione conclusive previste nel regolamento didattico riguardano globalmente, di regola, una pluralita’ di attivita’ didattiche e sono determinate in un numero non superiore a 3 per semestre. Le competenti strutture didattiche disciplinano le modalita’ delle prove stesse e gli accertamenti intermedi nell’ambito delle predette attivita’ e’ prevista in ogni caso una prova specifica di conoscenza di una lingua straniera.

8 .

L’esame per il conseguimento del diploma di laurea o di specializzazione comprende la discussione di una relazione scritta relativa ad attivita’ svolte nel tirocinio e nel laboratorio. Della relativa commissione esaminatrice fanno parte sia docenti universitari sia insegnanti delle istituzioni scolastiche interessate che abbiano collaborato alle attivita’ del corso di laurea o della scuola.

9 .

Nella organizzazione delle attivita’ del corso di laurea e della scuola le universita’ tengono conto, ai fini dei necessari raccordi, dei momenti formativi previsti quale formazione in servizio degli insegnanti.

Art. 3

2 .

Il corso di laurea si articola in un biennio Comune e in due indirizzi, uno per la scuola materna e l’altro per la scuola elementare. Il tirocinio e’ attivato fin dal primo anno. La scelta dell’indirizzo e’ compiuta al termine del secondo anno accademico. La laurea conseguita costituisce titolo per l’ammissione, in relazione all’indirizzo prescelto, ai concorsi a posti di insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare, nonche, con riferimento all’indirizzo per la scuola elementare, a posti di educatore nelle istituzioni educative statali.

3 .

Il corso di laurea afferisce di norma alla facolta’ di scienze della formazione, fermo restando quanto previsto all’art. 2, comma 4, secondo periodo, in ordine all’integrazione degli organi; per il funzionamento del corso sono utilizzate le strutture dell’ateneo e, con il loro consenso, i professori e i ricercatori di tutte le facolta’ presso cui le necessarie competenze sono disponibili. L’universita’ , ovvero le universita’ d’intesa ai sensi dell’art. 2, comma 4, possono attivare il corso di laurea anche nell’ambito di un coordinamento interfacolta’ , definendo secondo i propri ordinamenti le necessarie procedure e gli organismi scientifici, didattici ed amministrativi responsabili.

4 .

L’ordinamento didattico si conforma ai seguenti criteri:

  • Fermo restando quanto previsto all’art. 2, comma 5, per il laboratorio e il tirocinio, almeno il 20 per cento dei crediti complessivi nell’indirizzo per la scuola elementare ed almeno il 25 per cento nell’indirizzo per la scuola materna e’ relativo ad attivita’ didattiche di cui all’area n. 1 dell’allegato b;
  • Almeno il 35 per cento dei crediti complessivi nell’indirizzo per la scuola elementare ed almeno il 25 per cento nell’indirizzo per la scuola materna e’ relativo ad attivita’ didattiche di cui all’area n. 2 dell’allegato b;
  • Almeno il 5 per cento dei crediti complessivi e’ riservato ad insegnamenti liberamente scelti dallo studente, anche attivati in altri corsi universitari. Sono garantite possibilita’ di opzioni individuali anche all’interno delle aree di cui alle lettere a e b;
  • Il piano di studio individuale di ogni studente comprende almeno un’attivita’ di ciascuno dei campi di cui alle aree 1 e 2 dell’allegato b. Il predetto piano di studio, se definito nell’ambito dell’indirizzo per la scuola elementare, prevede altresi’ il conseguimento di un piu’ elevato numero di crediti formativi relativi all’area 2 dell’allegato b, opportunamente selezionati in corrispondenza delle competenze parzialmente differenziate degli insegnanti di scuola elementare.

5 .

  • Chi ha conseguito la laurea in uno dei due indirizzi puo’ conseguire la laurea nell’altro indirizzo integrando la formazione in non piu’ di due semestri;
  • Chi ha conseguito una laurea ritenuta dalla competente struttura didattica rilevante per l’insegnamento nella scuola elementare o materna puo’ conseguire la laurea in non piu’ di quattro semestri.

6 .

Ferme restando le attivita’ previste per tutti gli allievi nell’area 1 di cui all’allegato b, sono previste specifiche attivita’ didattiche aggiuntive, per almeno 400 ore, attinenti l’integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, al fine di consentire, allo studente che lo desidera, di acquisire quei contenuti formativi in base ai quali il diploma di laurea puo’ costituire titolo per l’ammissione ai concorsi per l’attivita’ didattica di sostegno ai sensi dell’art. 14, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Almeno 100 tra le ore di tirocinio sono finalizzate ad esperienze nel settore del sostegno. Chi ha gia’ conseguito la laurea nel corso puo’ integrare il percorso formativo, ai fini indicati, con uno o due semestri aggiuntivi. La preparazione specialistica necessaria in relazione a particolari handicap sensoriali dovra’ essere completata, con riferimento alle specifiche situazioni, in sede di formazione in servizio.

Art. 4

Criteri relativi alla scuola di specializzazione all’insegnamento secondario. 1. La scuola ha la durata di 2 anni. Costituiscono titolo di ammissione, relativamente ad ognuno degli indirizzi in cui la scuola si articola:

  • Le lauree che danno accesso ad una delle classi di abilitazione di cui ai decreti previsti al comma 4, con le specificazioni relative al curricolo e agli esami sostenuti previste per l’accesso stesso dalla normativa emanata in materia dal Ministero della pubblica istruzione;
  • Per le classi corrispondenti, i diplomi conseguiti presso le accademie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, gli ISEF;
  • I titoli universitari conseguiti in un paese dell’Unione Europea che diano accesso, nel paese stesso, alle attivita’ di formazione insegnanti per l’area disciplinare corrispondente.

2 .

L’esame finale per il conseguimento del diploma di specializzazione ha valore di esame di stato ed abilita all’insegnamento per le classi corrispondenti alle aree disciplinari cui si riferiscono i diplomi di laurea di cui sono titolari gli specializzandi. Il diploma di specializzazione conseguito costituisce titolo di ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie.

3 .

La scuola e’ struttura didattica dell’universita’ , cui contribuiscono le facolta’ e i dipartimenti interessati. L’universita’ , o le universita’ d’intesa ai sensi dell’art. 2, comma 4, tenuto anche conto dell’eventuale presenza di strutture interdisciplinari finalizzate alla ricerca didattica, garantiscono con la collaborazione delle facolta’ interessate il supporto gestionale e le risorse logistiche, finanziarie e di personale necessarie al funzionamento.

4 .

La scuola si articola in indirizzi, comprensivi ognuno di una pluralita’ di classi di abilitazione e disciplinati nel regolamento didattico di ateneo sulla base dei criteri di cui all’allegato d. Le classi di abilitazione comprese in ciascun indirizzo sono determinate con decreti del Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica, emanati di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. In ogni scuola sono attivati almeno due indirizzi.

5 .

Gli ordinamenti didattici delle scuole sono definiti in conformita’ ai seguenti criteri:

  • Fermo restando quanto previsto dall’art. 2, comma 5, per il laboratorio e il tirocinio, almeno il 20 per cento dei crediti complessivi e’ relativo ad attivita’ didattiche, di norma comuni ai diversi individui e offerte proporzionalmente al numero degli studenti, dell’area 1 dell’allegato c;
  • Almeno il 20 per cento dei crediti complessivi e’ relativo ad attivita’ didattiche dell’area n. 2 dell’allegato c;
  • Nell’ambito degli insegnamenti indicati in a e in b, l’offerta da parte dell’universita’ deve essere piu’ ampia degli obblighi previsti per lo studente, onde consentire allo stesso alcune scelte opzionali.

6 .

Il consiglio della scuola approva per ogni studente un piano di studio individuale. Tale piano:

  • Valuta il percorso formativo compiuto nell’universita’ o in una delle istituzioni di cui al comma 1, lettera, b) riconoscendo crediti corrispondenti a non piu’ di due semestri; entro il medesimo limite complessivo, a eventuali esperienze di insegnamento compiute puo’ essere attribuito un credito sostitutivo di parte degli obblighi di tirocinio, nella misura massima della meta’ degli obblighi stessi;
  • Definisce un curricolo integrato, eventualmente prolungato di uno o due semestri per l’allievo che intenda conseguire contemporaneamente una pluralita’ di abilitazioni;
  • Disciplina lo svolgimento del tirocinio in istituti scolastici di diversa tipologia.

7 .

Piani di studio di un solo semestre possono essere approvati a favore di chi, gia’ abilitato, aspiri ad una diversa abilitazione ovvero di chi sia in possesso, oltre che della laurea prevista per l’abilitazione, anche di quella in scienze della formazione primaria.

8 .

Ferme restando, per tutti gli allievi, adeguate attivita’ nell’area 1 di cui all’allegato c, sono previste specifiche attivita’ didattiche aggiuntive, per almeno 400 ore, attinenti l’integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, al fine di consentire, per lo studente che lo desidera, di acquisire quei contenuti formativi in base ai quali il diploma di specializzazione abilita all’attivita’ didattica di sostegno ai sensi dell’art. 14, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Almeno 100 tra le ore di tirocinio sono finalizzate ad esperienze nel settore del sostegno. Chi ha gia’ conseguito il diploma nella scuola puo’ integrare il percorso formativo, ai fini indicati, con uno o due semestri aggiuntivi. La preparazione specialistica, necessaria in relazione a particolari handicap sensoriali, dovra’ essere completata, con riferimento alle specifiche situazioni, in sede di formazione in servizio.

Art. 5

1 .

Per la formazione degli insegnanti delle scuole della Regione val d’Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano, delle scuole in lingua slovena e in lingua ladina le universita’ approvano i necessari regolamenti didattici, adattando i criteri del presente decreto alle particolari situazioni linguistiche; in particolare, fermo restando il conferimento del titolo da parte di una universita’ Italiana, potra’ essere previsto lo svolgimento di parte del percorso formativo presso universita’ di paesi stranieri, anche sulla base delle convenzioni di cui all’art. 17, comma 98, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Art. 6

1 .

Ai fini del conseguimento dello specifico obiettivo formativo di cui all’allegato a il ricorso alla mutuazione degli insegnamenti attivati presso altri corsi di laurea o scuole di specializzazione e’ consentito, con delibere motivate delle competenti strutture didattiche, per non piu’ di un quarto degli insegnamenti attivati nel corso di laurea o nella scuola.