Detrminazione degli obiettivi relativi alla programmazione del sistema universitario per il triennio 2001-2003
Thesaurus: Programmazione, Istruzione universitaria
Abstract:
Il presente decreto, in base al dpr 27 gennaio 1998, n.25, determina gli obiettivi della programmazione del sistema universitario e la finalizzazione delle relative risorse finanziarie.
Art. 1
in relazione a quanto previsto dall’art.2, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, e tenuto conto delle esigenze connesse alla attuazione dell’art.17, comma 95, e seguenti della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, nonche’ del Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, sono obiettivi della programmazione del sistema universitario per il triennio 2001-2003:
La promozione ed il sostegno della innovazione didattica, anche con riferimento all’adeguamento delle strutture e dei servizi, delle attivita’ di orientamento e di tutorato, dell’insegnamento a distanza e del processo di internazionalizzazione;
Il potenziamento della rete dell’alta formazione, attraverso: il consolidamento e
Il consolidamento e la Costituzione di scuole superiori per la realizzazione di percorsi formativi di alta qualificazione nella fase pre e post-laurea, tassativamente caratterizzati dalla residenzialita’, dall’adeguata dotazione di biblioteche e di laboratori, dall’ottimale rapporto numerico e funzionale tra docenti e studenti, dal pieno esercizio del tutorato;
la promozione di corsi di dottorato di ricerca e di mirate attivita’ di ricerca avanzata in cui possano essere impegnati dottori di ricerca – caratterizzati da collaborazioni internazionali e rispondenti a prefissati requisiti di qualita’ – realizzati da universita’ anche in convenzione con altre universita’, istituti scientifici, enti pubblici e privati e imprese, Italiane e straniere;
il cofinanziamento dei programmi dell’Unione Europea volti a rafforzare specifiche attivita’ di formazione del sistema universitario ed il consolidamento delle iniziative gia’ intraprese, con particolare riferimento alla formazione post-laurea nel mezzogiorno;
Art. 2
Le risorse finanziarie di cui all’2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, come determinate dalla Legge Finanziaria 2001, sono utilizzate per gli obiettivi di cui al comma 1, anche ai fini del successivo impegno di spesa sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa e per gli anni di riferimento, nei limiti seguenti:
41,381 per cento per gli obiettivi di cui al comma 1, lettera a);
25,966 per cento per gli obiettivi di cui al comma 1, lettera b);
12,245 per cento per gli obiettivi di cui al comma 1, lettera c);
10,204 per cento per gli obiettivi di cui al comma 1, lettera d);
10,204 per cento per gli obiettivi di cui al comma 1, lettera e).
Art. 3
Per esigenze operative connesse alla definizione ed alla attuazione del Decreto Ministeriale di programmazione di cui all’2, comma 3, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, fermo restando il perseguimento degli obiettivi indicati al comma 1 del presente articolo, i predetti limiti percentuali potranno essere oggetto di motivate modifiche, da disporre con decreto del Ministro dell’universita’ e della ricercascientifica e tecnologica.