Decreto Ministeriale 29 Marzo 1985

  • Emanante: 2
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Data fonte: 29/03/1985
Ristrutturazione e funzionamento dell'agenzia per l'impiego della campania

Art. 1

Il Decreto Ministeriale 19 maggio 1982 e’ sostituito dal presente decreto.

Art. 2

All’agenzia per l’impiego della Campania sono attribuiti i seguenti compiti su direttive della Commissione regionale per l’impiego:

  • Formulare progetti operativi per la traduzione in occupazione di programmi di spesa pubblica e privata, con particolare riguardo alla utilizzazione delle risorse disponibili per il Mezzogiorno, ricostruzione, fondi CEE, credito agevolato compresa l’utilizzazione dei finanziamenti, anche residuali, previsti nei bilanci regionali e di altri organismi. I progetti che possono comportare, d’intesa con la Regione periodi di orientamento e di formazione professionale, devono essere finalizzati all’occupazione nei settori della produzione e dei servizi che presentano concrete possibilita’ di sviluppo con riferimento anche ad attivita’ autonome o associate;
  • Promuovere iniziative progettuali anche da parte di strutture produttive e di servizi, nonche’ di enti locali; all’uopo saranno indicate contestualmente le agevolazioni finanziarie e normative attivabili, gia’ previste nell’ordinamento, da sottoporre al parere della Commissione regionale per l’impiego della Campania;
  • Effettuare studi e ricerche per la predisposizione dei progetti di cui alla precedente lettera a), sulla base delle rilevazioni sullo stato dell’occupazione per tutti i settori di attivita’, nonche’ sui flussi e sui fabbisogni qualitativi e quantitativi della manodopera, sulle previsioni occupazionali sulle dinamiche e sugli orientamenti della popolazione scolastica ed universitaria, effettuate dalle strutture locali di osservazione, ovvero, in carenza di queste, dagli uffici periferici del Ministero del lavoro e da altri enti o da istituzioni che operano sul territorio. La Commissione regionale per l’impiego valuta nel merito i progetti formulati dall’agenzia, la quale e’ tenuta a conformarsi al parere che viene espresso al riguardo dei progetti medesimi.

I risultati finali dovranno essere sottoposti alla Commissione regionale per l’impiego.

Art. 3

Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente decreto, l’agenzia stabilisce contatti con gli organismi pubblici e privati che, a livello di scelte politiche o di interventi operativi, interagiscono nell’ambito dei processi produttivi o dei servizi, nonche’ con i centri di ricerca, anche universitaria. Gli organismi ed i centri di cui al precedente comma possono essere chiamati a partecipare ai lavori dell’agenzia per i singoli progetti.

Art. 4

Il programma di lavoro e gli eventuali oneri di spesa per il funzionamento e l’attivita’ dell’agenzia sono deliberati almeno una volta all’anno e verificati periodicamente dalla Commissione regionale per l’impiego della Campania. Essi sono approvati dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, nell’ambito delle norme di contabilita’ generale dello Stato.

Art. 5

La dotazione di personale da adibire all’agenzia per l’impiego e’ determinata in complessive trenta unita’, cosi’ ripartire:

  • Un coordinatore tecnicoscientifico;
  • Tredici esperti di elaborazione e studio della struttura del mercato del lavoro e delle dinamiche occupazionali, in analisi dei processi produttivi e, delle strutture delle imprese, in economia, in discipline statistiche ed in orientamento e formazione professionale;
  • Personale amministrativo:

Il coordinatore e’ nominato, sulla base di proposta formulata dalla Commissione regionale per l’impiego della Campania, dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale e deve essere in possesso di particolari requisiti di competenza e di pluriennale esperienza in materia di politiche del lavoro e problemi economici e sociali. Gli esperti di cui al precedente punto b) sono nominati sulla base di richieste della Commissione regionale per l’impiego della Campania o di proposte dell’agenzia per l’impiego approvate dalla commissione medesima dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale ai sensi dell’art.1ter, secondo comma, del Decreto Legge 14 febbraio 1981, n. 24, convertito con modificazioni, nella legge 16 aprile 1981, n. 140, e successive modificazioni, integrazioni e proroghe, e debbono essere in possesso di elevata professionalita’ e di pluriennale e comprovata esperienza relativamente ai compiti di cui all’art.2 del presente decreto. Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale fissa, di concerto con il Ministro del Tesoro, i contingenti di personale da assumere con contratto a termine di diritto privato, stabilendone il relativo trattamento economico. Il personale di cui al primo comma del presente articolo svolge attivita’ a tempo pieno nell’ambito dell’agenzia stessa.