- Emanante: 2
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 187
- Data fonte: 10/08/1996
Abstract:
Sono decretate le iniziative in comune fra imprese, universita’ e centri di ricerca pubblici e privati, previste dall’art. 3 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1995, n. 95, con riferimento alle disponibilita’ dell’anno 1995 riguardano determinati settori di rilevante interesse per lo sviluppo del sistema nazionale della ricerca, per ciascuno dei quali sono individuati gli enti pubblici di ricerca nazionali istituzionalmente competenti e le relative quote percentuali di intervento finanziario.
1. Le iniziative in Comune fra imprese, universita’ e centri di ricerca pubblici e privati, previste dall’art. 3 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1995, n. 95, con riferimento alle disponibilita’ dell’anno 1995 riguardano i seguenti specifici settori di rilevante interesse per lo sviluppo del sistema nazionale della ricerca, per ciascuno dei quali sono individuati gli enti pubblici di ricerca nazionali istituzionalmente competenti e le relative quote percentuali di intervento finanziario:
- Ambiente mediterraneo (15,5%) – ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA);
- Microelettronica (15,5%) – consiglio nazionale delle ricerche (cnr);
- Calcolo parallelo con applicazioni alla robotica (12,3%) – ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA);
- Criogenia e superconduttivita’ (25,7%) – istituto nazionale di fisica nucleare (INFN);
- Biotecnologie (15,5%) – consiglio nazionale delle ricerche (CNR);
- Materiali innovativi (15,5%) – consiglio nazionale delle ricerche (CNR).
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.