- Emanante: 2
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 211
- Data fonte: 08/09/2004
Thesaurus: Formazione
Visto l’art. 28, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dall’art. 14 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, concernente il riconoscimento di conformita’ alle vigenti norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza; Visto l’art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, relativo all’autorizzazione alla costruzione ed all’impiego di ponteggi metallici fissi; Viste le norme della serie UNI CEI EN 45000 concernenti le attivita’ di prova, di certificazione e di accreditamento; Ritenuta la necessita’ di fissare i requisiti e le procedure per l’accertamento dell’idoneita’ dei laboratori di certificazione ai fini degli accertamenti previsti dalle disposizioni di cui ai decreti adottati ai sensi dell’art. 28 del decreto legislativo n. 626 del 1994 e dalle disposizioni di cui al citato art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 1956; Sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro;
Decreta:
Art. 1 – Requisiti
1.
I laboratori per essere autorizzati alla certificazione:
Art. 2 – Presentazione della domanda
1.
L’istanza relativa alla richiesta di autorizzazione alla certificazione deve essere indirizzata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro – Div. VII – via Fornovo, 8 – 00192 Roma.
2.
L’istanza relativa alla richiesta di autorizzazione di cui al comma 1, sottoscritta dal legale rappresentante del laboratorio e contenente il numero di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di commercio competente, deve essere prodotta in originale bollato unitamente a due copie, e contenere l’esplicita indicazione dell’autorizzazione richiesta, nonche’ l’elenco delle certificazioni per le quali viene richiesta.
Art. 3 – Documentazione richiesta per l’autorizzazione alla certificazione
1.
All’istanza di autorizzazione alla certificazione da inviarsi con le modalita’ di cui all’art. 2, devono essere allegati i seguenti documenti in triplice copia:
2.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riserva di richiedere ogni altra documentazione ritenuta necessaria per la verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 1.
Art. 4 – Procedura autorizzativa
1.
Con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e’ istituita presso lo stesso Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una Commissione per l’esame della documentazione di cui all’art. 3.
2.
La Commissione di cui al comma 1 e’ presieduta da un funzionario del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ed e’ composta da:
3.
Sulla base dei risultati positivi dell’esame della documentazione di cui all’art. 3, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle attivita’ produttive e il Ministero della salute, adotta il provvedimento di autorizzazione.
Art. 5 – Condizioni e validita’ dell’autorizzazione
1.
L’autorizzazione alla certificazione ha validita’ quinquennale e puo’ essere rinnovata a seguito di apposita istanza, previo esito positivo dell’esame della documentazione di rinnovo da effettuarsi secondo le stesse modalita’ previste nell’art. 4.
2.
I laboratori devono riportare in apposito registro gli estremi delle certificazioni rilasciate e conservare, per un periodo non inferiore a dieci anni, tutti gli atti relativi all’attivita’ di certificazione.
Art. 6 – Verifiche
1.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il tramite dei propri organi periferici, entro il periodo di validita’ dell’autorizzazione, procede al controllo della sussistenza dei presupposti di base dell’idoneita’ medesima.
2.
Nel caso di verifica della non sussistenza dei presupposti di base dell’idoneita’ medesima, l’autorizzazione viene sospesa con effetto immediato, dando luogo al controllo di tutta l’attivita’ certificativa fino a quel momento effettuata. Nei casi di particolare gravita’ si procede alla revoca dell’autorizzazione.