Decreto Ministeriale 8 Novembre 1996, n. 591

  • Emanante: 2
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 274
  • Data fonte: 22/11/1996
Regolamento recante criteri e modalita' di concessione delle agevolazioni per la promozione di iniziative di lavoro autonomo presentate da soggetti inoccupati e disoccupati residenti nei territori di cui all'obiettivo 1 dei programmi comunitari

Abstract:

Si specificano i seguenti temi: soggetti beneficiari; progetti finanziabili; agevolazioni; spese ammissibili; domanda di ammissione alle agevolazioni; provvedimento di ammissione alle agevolazioni; attuazione del provvedimento di ammissione alle agevolazioni; prestito agevolato; controlli e revoca delle agevolazioni; relazione semestrale.

Art. 1 – Soggetti beneficiari

1 .

Le domande di ammissione alle agevolazioni di cui al successivo art. 3 sono presentate dai soggetti in possesso dei seguenti requisiti: a) stato di non occupazione perdurante da almeno sei mesi alla data di presentazione della domanda; b) residenza nei territori di cui all’obiettivo 1 cosi’ come definiti dal regolamento (CEE) n. 2081 del Consiglio del 20 luglio 1993 – Abruzzo (sino a dicembre 1996) Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna – alla data di entrata in vigore del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 511; c) eta’ superiore ai 18 anni alla data della presentazione della domanda.

Art. 2 – Progetti finanziabili

1 .

Sono finanziabili i progetti che, prevedendo la realizzazione di un’attivita’ autonoma in forma individuale nei territori di cui all’obiettivo 1, siano ritenuti validi sotto il profilo delle attitudini e della capacita’ del soggetto proponente, nonche’ della fattibilita’ tecnica e della redditivita’ dell’iniziativa.

2 .

I progetti di cui al precedente comma devono prevedere investimenti non superiori a 50 milioni di lire.

3 .

L’attivita’ prevista nel progetto dovra’ essere svolta per un periodo di almeno cinque anni dalla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni.

Art. 3 – Agevolazioni

1 .

Ai soggetti di cui all’art. 1, i cui progetti siano stati ritenuti validi, sono concesse le seguenti agevolazioni: a) contributo a fondo perduto fino a trenta milioni di lire per l’acquisto documentato di attrezzature; b) prestito fino a venti milioni di lire, restituibile in cinque anni con interessi calcolati ad un tasso pari al 36 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agevolato alle imprese artigiane di durata superiore a diciotto mesi, con garanzie da acquisire sull’investimento mediante iscrizione di privilegio speciale; c) contributo a fondo perduto fino a dieci milioni di lire per spese di esercizio sostenute nel primo anno di attivita’; d) servizi di assistenza tecnica da parte di un tutor specializzato nella fase di realizzazione degli investimenti e di avvio della gestione delle iniziative.

Art. 4 – Spese ammissibili

1 .

Per la realizzazione del progetto sono ammissibili le spese, al netto dell’iva, relative all’acquisto di attrezzature ed altri beni materiali ed immateriali ad utilita’ pluriennale. I beni e le attrezzature devono essere direttamente collegati al ciclo produttivo, nuovi di fabbrica o usati, a condizione che non siano stati oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche e offrano idonee e comprovate garanzie di funzionalita’.

2 .

Per il primo anno di esercizio dell’attivita’ sono ammissibili le seguenti spese che siano state effettivamente sostenute e documentate: a) acquisto di materie prime, semilavorati e prodotti finiti; b) utenze e canoni di locazione per immobili; c) oneri finanziari, esclusi gli interessi relativi al prestito agevolato.

3 .

Non sono ammissibili le spese sostenute anteriormente alla data del provvedimento di ammissione delle agevolazioni. Non sono, inoltre, ammissibili le seguenti spese: a) per l’acquisto di terreni; b) per la costruzione, la ristrutturazione e l’acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di immobili; c) per prestazioni di servizi; d) per stipendi e salari.

Art. 5 – Domanda di ammissione alle agevolazioni

1 .

La domanda di ammissione alle agevolazioni e’ inviata alla Societa’ per l’imprenditorialita’ giovanile s.p.a., di seguito denominata “societa’”, esclusivamente a mezzo raccomandata postale con Avviso di ricevimento. Alla domanda e’ allegata una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ resa ai sensi dell’art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, secondo il modello che la societa’ rendera’ disponibile direttamente o presso gli uffici dei comuni situati nelle Regioni di cui all’obiettivo 1, al fine di fornire tutti gli elementi, formali e sostanziali, necessari alla verifica di ammissibilita’ della domanda stessa.

2 .

Le domande presentate secondo altre modalita’ o incomplete non saranno prese in esame e ne verra’ data comunicazione agli interessati.

3 .

Ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti, la societa’ puo’ richiedere informazioni alle camere di commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, agli ordini professionali e ad altri soggetti incaricati della tenuta di registri o elenchi.

Art. 6 – Provvedimento di ammissione alle agevolazioni

1 .

La societa’, sulla base delle informazioni riportate nell’allegato alle domande pervenute, effettua, secondo l’ordine cronologico di arrivo, una prima verifica dei requisiti di ammissibilita’ delle iniziative proposte ed individua i soggetti da ammettere a corsi di formazione non retribuiti della durata di quattro mesi, organizzati tenendo conto dei criteri stabiliti dall’Unione Europea per i programmi del Fondo Sociale Europeo e volti a trasmettere ai partecipanti le principali conoscenze in materia di gestione, durante i quali viene anche definitivamente verificata la fattibilita’ dell’idea progettuale. In caso di giudizio positivo, la societa’ delibera l’ammissione ai benefici di cui all’art. 3, dandone comunicazione agli interessati.

2 .

La mancata partecipazione senza validi motivi ai corsi ed alle relative attivita’ comporta la decadenza della domanda di ammissione.

3 .

La delibera di ammissione alle agevolazioni individua il soggetto beneficiario e le caratteristiche del progetto finanziato, stabilisce le spese ammesse ed i tempi di attuazione dell’iniziativa e fissa le agevolazioni concesse.

4 .

I beni oggetto delle agevolazioni sono vincolati all’esercizio dell’attivita’ per almeno cinque anni dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni.

Art. 7 – Attuazione del provvedimento di ammissione alle agevolazioni

1 .

Per l’attuazione del provvedimento di ammissione alle agevolazioni la societa’ provvede a stipulare con il soggetto beneficiario un apposito contratto.

2 .

La societa’ puo’ richiedere al soggetto beneficiario tutti gli elementi o documenti utili per comprovare la spesa effettivamente sostenuta e, previo apposito monitoraggio, provvede alla erogazione del contributo in conto capitale e del prestito agevolato in un’unica soluzione.

3 .

La societa’ provvede all’erogazione dei contributi in conto gestione, previa verifica delle spese effettivamente sostenute.

Art. 8 – Prestito agevolato

1 .

Il prestito agevolato di cui all’art. 3, lettera b), e’ posto in ammortamento dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello di erogazione. Per il periodo di preammortamento sono dovuti gli interessi, nella misura del tasso agevolato, da versare entro il 31 dicembre dell’anno di erogazione del prestito.

2 .

Il beneficiario provvede alla restituzione del prestito mediante rate annuali posticipate, versandole entro il 31 dicembre di ogni anno.

3 .

In caso di ritardo nei versamenti viene applicato sulla somma dovuta un interesse di mora calcolato al tasso di riferimento preso a base per le operazioni di prestito.

Art. 9 – Controlli e revoca delle agevolazioni

1 .

La societa’ puo’ effettuare ispezioni e verifiche intese ad accertare la permanenza dei requisiti che hanno determinato la concessione delle agevolazioni.

2 .

Nel caso in cui i requisiti di ammissione risultino non piu’ sussistenti, la societa’ delibera l’immediata revoca delle agevolazioni concesse, attivando il recupero delle somme erogate e delle relative spese.

Art. 10 – Relazione semestrale

1 .

La societa’ fornisce al Ministero del Lavoro una relazione semestrale sull’utilizzazione delle agevolazioni da parte dei beneficiari e sui risultati complessivi delle iniziative agevolate. Il presente regolamento sara’ inviato alla ragioneria centrale presso il Ministero del Tesoro per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.