Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000

  • Emanante: 2
  • Fonte: Supplementi Ordinari
  • Numero fonte: 20
  • Data fonte: 02/02/2002
Trasferimento alla regione Abruzzo e alle provincie della stessa regione delle risorse finanziarie per le spese del personale trasferito, in attuazione del decreto del presidente del consiglio dei ministri 5 agosto 1999 recante individuazione delle risorse in materia di mercato del lavoro da trasferire alla regione Abruzzo

Thesaurus: Mercato del lavoro, Programmazione

Abstract:

Riguardano, per le regioni a statuto ordinario, il trasferimento alla regione e alle province della stessa regione delle risorse finanziarie per le spese del personale trasferito, in attuazione del decreto del presidente del consiglio dei ministri del 5 agosto 1999 recante individuazione delle risorse in materia di mercato del lavoro da trasferire alla regione. sono regolate in ciascun decreto le risorse finanziarie relative al personale, alle funzioni e ai compiti conferiti a regioni e province, le modalita di trasferimento delle risorse, cosi come individuati nelle tabelle allegate agli stessi decreti. meritano una trattazione separata i due decreti presenti sul medesimo supplemento ordinario in materia di incentivi alle imprese e in tema di istruzione scolastica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa; VISTO il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, per il conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro a norma dell’articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 ottobre 1998 di individuazione, in via generale, delle risorse da trasferire alle regioni, in materia di mercato del lavoro; VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 263, di conversione del decreto legge 1 luglio 1999, n. 214, recante “Disposizioni urgenti per disciplinare la soppressione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per incentivare il ricorso all’apprendistato”; VISTO l’articolo 45, comma 25, della legge 17 maggio 1999, n. 144; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999 di individuazione delle risorse in materia di mercato del lavoro da trasferire alla regione ABRUZZO; VISTO l’accordo quadro generale sancito, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e dell’articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dalla Conferenza unificata il 22 aprile 1999, come successivamente modificato ed integrato; CONSIDERATI i risultati dell’istruttoria, concordemente raggiunti in sede tecnica tra Governo, regioni ed enti locali in merito all’individuazione delle risorse finanziarie relative al personale e alle funzioni conferite, sulla base dei criteri definiti dall’accordo quadro generale; ACQUISITO, in data 16 marzo e 1 agosto 2000, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato, citta’ ed autonomie locali; SENTITA l’Unione italiana delle Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura; SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; ACQUISITO, in data 7 giugno 2000, il parere della Commissioni parlamentare consultiva in ordine all’attuazione della riforma amministrativa istituita ai sensi dell’articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 maggio 2000 recante delega al Ministro per la Funzione Pubblica per il coordinamento delle attivita’ inerenti l’attuazione della legge n. 59 del 1997; SENTITI il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali, il Ministro dell’interno, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro per i beni e le attivita’ culturali

 

Decreta:

Art. 1 – Risorse finanziarie relativo al personale

1.

Sono trasferite alla regione ABRUZZO le risorse finanziarie, indicate nell’allegato 1 per regione e singola provincia, relative al trattamento economico fisso e continuativo in godimento (stipendio, indennita’ integrativa speciale, retribuzione individuale di anzianita’, indennita’ di amministrazione e di posizione) di cui all’art. 7, comma 1, DPCM 9 ottobre 1998, riferito al personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, individuato nella tabella A di cui al DPCM 5 agosto 1999. Sono inoltre trasferite alla regione, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del predetto DPCM 5 agosto 1999, le risorse finanziarie, indicate nel citato allegato 1, relative al personale cessato dal servizio fra il 30 giugno 1997 e la data dell’effettivo trasferimento.

2.

Relativamente al medesimo personale di cui al comma 1, sono trasferite alla regione ABRUZZO le risorse finanziarie riferite al trattamento economico accessorio, indicate nell’allegato 2 per regione e singola provincia. br;

3.

Sono altresi’ trasferite alla regione ABRUZZO le risorse finanziarie, come indicate all’allegato 3 per regione e singola provincia, relative al personale del Ministero per i beni e le attivita’ culturali, di cui alla tabella C unita al citato DPCM 5 agosto 1999.

4.

Le risorse di cui ai commi 1 e 3 sono individuate in via provvisoria con riferimento al trattamento economico fisso e continuativo annuo lordo. Il predetto importo e’ soggetto a conguaglio una volta pervenuti i dati definitivi a cura del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, relativi alle singole posizioni retributive. Relativamente alle risorse di cui al comma 2, si fa riserva di procedere a conguaglio una volta disponibili i dati riferiti all’anno 1999, per le voci accessorie relative alla retribuzione.

Art. 2 – Risorse finanziarie relative alle funzioni e compiti conferiti

1.

Sono trasferite alla regione ABRUZZO, le risorse relative alle funzioni e compiti conferiti, come indicate nell’allegato 4 per regione e singola provincia.

Art. 3 – Modalita’ di trasferimento delle risorse alle Province

1.

A decorrere dal 1 gennaio 2001 le risorse finanziarie da trasferire alle province ai sensi del presente decreto e del DPCM 5 agosto 1999 sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’interno previa correlata riduzione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2.

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Gli allegati da 1 a 4 costituiscono parte integrante del presente decreto.