Decreto Presidente della Repubblica 12 luglio 1999, n. 283

  • Emanante: Stato
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 191
  • Data fonte: 16/08/1999
Regolamento recante norme di esecuzione della legge 18 gennaio 1994, n. 59, concernente l'ordinamento della professione di tecnologo alimentare

Thesaurus: Professioni

Abstract:

I tecnologi alimentari impiegati dello Stato o di altra pubblica amministrazione ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, e’ vietato l’esercizio della libera professione e che pertanto, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della legge 18 gennaio 1994, n. 59, possono, a richiesta, essere iscritti all’albo con annotazione a margine attestante il loro stato giuridico professionale, debbono depositare presso la segreteria dell’ordine, per ogni singolo incarico, la relativa autorizzazione rilasciata dall’amministrazione di appartenenza.  Per ogni incarico autorizzato, il consiglio dell’ordine regionale consegna all’interessato il timbro professionale che deve essere restituito al termine dell’espletamento dell’incarico stesso. Il Ministero di grazia e giustizia vigila sull’Ordine dei tecnologi alimentari, a norma dell’articolo 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 59, sia direttamente, sia attraverso i procuratori generali presso le corti d’appello ed i procuratori della Repubblica presso i tribunali.

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