- Emanante: Presidente della Repubblica
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 257
- Data fonte: 13/10/1965
Thesaurus: Lavoro
Abstract:
Il decreto in oggetto dispone in materia di infortuni sul lavoro e di malattie professionali. considerando l’obbligatorietà del l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle persone le quali siano addette a macchine mosse non direttamente dalla persona che ne usa, ad apparecchi a pressione, ad apparecchi e impianti elettrici o termici, nonché delle persone comunque occupate in opifici, laboratori o in ambienti organizzati per lavori, opere o servizi, i quali comportino l’impiego di tali macchine, apparecchi o impianti. L’obbligo dell’assicurazione ricorre anche quando le macchine, gli apparecchi o gli impianti siano adoperati anche in via transitoria o non servano direttamente a operazioni attinenti all’esercizio dell’industria che forma oggetto di detti opifici o ambienti, ovvero siano adoperati dal personale comunque addetto alla vendita, per prova, presentazione pratica o esperimento. L’assicurazione è, inoltre, obbligatoria anche quando non ricorrano le ipotesi di cui sopra per le persone che siano addette ai lavori elencati nell’articolo 1 (dal n. 1 al n. 28) del decreto preso in esame. L’assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4 al decreto, le quali siano contratte nell’esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa e in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell’art. 1.
Il decreto in oggetto dispone in materia di infortuni sul lavoro e di malattie professionali. considerando l’obbligatorietà del l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle persone le quali siano addette a macchine mosse non direttamente dalla persona che ne usa, ad apparecchi a pressione, ad apparecchi e impianti elettrici o termici, nonché delle persone comunque occupate in opifici, laboratori o in ambienti organizzati per lavori, opere o servizi, i quali comportino l’impiego di tali macchine, apparecchi o impianti. L’obbligo dell’assicurazione ricorre anche quando le macchine, gli apparecchi o gli impianti siano adoperati anche in via transitoria o non servano direttamente a operazioni attinenti all’esercizio dell’industria che forma oggetto di detti opifici o ambienti, ovvero siano adoperati dal personale comunque addetto alla vendita, per prova, presentazione pratica o esperimento. L’assicurazione è, inoltre, obbligatoria anche quando non ricorrano le ipotesi di cui sopra per le persone che siano addette ai lavori elencati nell’articolo 1 (dal n. 1 al n. 28) del decreto preso in esame. L’assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4 al decreto, le quali siano contratte nell’esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa e in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell’art. 1.