Decreto Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124

  • Emanante: Presidente della Repubblica
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 257
  • Data fonte: 13/10/1965
Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

Thesaurus: Lavoro

Abstract:

Il decreto in oggetto dispone in materia di infortuni sul lavoro e di malattie professionali. considerando l’obbligatorietà del l’assicurazione  contro  gli infortuni sul lavoro delle  persone  le  quali  siano addette a macchine mosse non direttamente dalla persona che  ne  usa,  ad  apparecchi  a  pressione, ad apparecchi e impianti elettrici  o  termici,  nonché delle  persone  comunque occupate in opifici,  laboratori  o  in  ambienti organizzati per lavori, opere o servizi,  i quali comportino l’impiego di tali macchine, apparecchi o impianti.  L’obbligo  dell’assicurazione  ricorre anche quando le macchine, gli  apparecchi  o  gli  impianti siano adoperati  anche  in  via  transitoria  o non servano direttamente a operazioni  attinenti  all’esercizio dell’industria che forma oggetto di  detti  opifici  o  ambienti, ovvero siano adoperati dal personale comunque  addetto  alla  vendita,  per prova, presentazione pratica o esperimento.  L’assicurazione  è, inoltre, obbligatoria anche quando non ricorrano le  ipotesi  di  cui  sopra per le persone che siano addette ai lavori elencati nell’articolo 1 (dal n. 1 al n. 28) del decreto preso in esame.  L’assicurazione  è  altresì  obbligatoria   per   le  malattie professionali  indicate  nella  tabella allegato n. 4 al decreto, le quali siano contratte  nell’esercizio  e  a  causa  delle lavorazioni specificate nella  tabella  stessa  e in  quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste  nell’art.  1.

Il decreto in oggetto dispone in materia di infortuni sul lavoro e di malattie professionali. considerando l’obbligatorietà del l’assicurazione  contro  gli infortuni sul lavoro delle  persone  le  quali  siano addette a macchine mosse non direttamente dalla persona che  ne  usa,  ad  apparecchi  a  pressione, ad apparecchi e impianti elettrici  o  termici,  nonché delle  persone  comunque occupate in opifici,  laboratori  o  in  ambienti organizzati per lavori, opere o servizi,  i quali comportino l’impiego di tali macchine, apparecchi o impianti.  L’obbligo  dell’assicurazione  ricorre anche quando le macchine, gli  apparecchi  o  gli  impianti siano adoperati  anche  in  via  transitoria  o non servano direttamente a operazioni  attinenti  all’esercizio dell’industria che forma oggetto di  detti  opifici  o  ambienti, ovvero siano adoperati dal personale comunque  addetto  alla  vendita,  per prova, presentazione pratica o esperimento.  L’assicurazione  è, inoltre, obbligatoria anche quando non ricorrano le  ipotesi  di  cui  sopra per le persone che siano addette ai lavori elencati nell’articolo 1 (dal n. 1 al n. 28) del decreto preso in esame.  L’assicurazione  è  altresì  obbligatoria   per   le  malattie professionali  indicate  nella  tabella allegato n. 4 al decreto, le quali siano contratte  nell’esercizio  e  a  causa  delle lavorazioni specificate nella  tabella  stessa  e in  quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste  nell’art.  1.

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