Decreto Presidente Repubblica 31 Maggio 1974, n. 416

  • Emanante: 2
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Data fonte: 31/05/1974
Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica

Art. omissis

Art. 4 – Collegio dei docenti

Il collegio dei docenti e’ composto dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo o nell’istituto, ed e’ presieduto dal direttore didattico o dal preside.

Il collegio dei docenti:

  • Ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell’istituto. In particolare cura la programmazione dell’azione educativa anche al fine di adeguare, nell’ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambentali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della liberta’ di insegnamento garantita a ciascun insegnante;
  • Formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione e la composizione delle classi, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attivita’ scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di Circolo o d’Istituto;
  • Valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportunbe misure per il miglioramento dell’attivita’ scolastica;
  • Provvede all’adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe e, nei limiti delle disponibilita’ finanziarie indicate dal Consiglio di Circolo o di Istituto, alla scelta dei sussidi didattici;
  • Adotta o promuove nell’ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione in conformita’ dell’art.4, n. 1, della legge 30 luglio 1973, n. 477 (1) e del conseguente decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, relativo alla sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale ed istituzione dei relativi istituti;
  • Promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo o dell’istituto;
  • Elegge, in numero di uno nelle scuole fino a 200 alunni, di due nelle scuole fino a 500 alunni, di tre nelle scuole fino a 900 alunni e di quattro nelle scuole con piu’ di 900 alunni, i docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o col preside; uno degli eletti sostituisce il direttore didattico o preside in caso di assenza od impedimento;
  • Elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio di Circolo o di Istituto e nel Consiglio di disciplina degli alunni;
  • Elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale insegnante;
  • Esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, sociopsicopedagogico e di orientamento.

Nell’adottare le proprie deliberazioni il collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei consigli di interclasse. Il collegio dei docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il direttore didattico i il preside ne ravvisi la necessita’ oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre. Le riunioni del collegio hanno luogo durante l’orario di servizio in ore non coincidenti con l’orario di lezione. Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside ad uno dei docenti eletto a norma del precedente secondo comma, lettera g).

Art. omissis

Art. 12 – Funzioni del consiglio scolastico distrettuale

Il Consiglio Scolastico distrettuale, entro il mese di luglio di ogni anno, elabora, nel quadro delle direttive generali fissate dal Ministro per la Pubblica Istruzione e previe opportune intese, anche attraverso una riunione annua alla quale possono essere invitati tre membri, compreso il presidente, dei consigli di circolo o di istituto, con gli organi competenti delle istituzioni scolastiche interessate, con il Provveditore agli Studi, con le Regioni e con gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, un programma per l’anno scolastico successivo attinente:

  • Allo svolgimento di attivita’ parascolastiche, extrascolastiche e interscolastiche;
  • Ai servizi di orientamento scolastico e professionale, e a quelli di assistenza scolastica ed educativa;
  • Ai servizi di medicina scolastica e di assistenza sociopsico pedagogica;
  • Ai corsi di scuola popolare, di istruzione degli adulti e alle attivita’ di educazione permanente e di istruzione ricorrente;
  • Al potenziamento delle attivita’ culturali e sportive destinate agli alunni;
  • Ad attivita’ di sperimentazione.

In attuazione del predetto programma il Consiglio Scolastico Distrettuale ha il potere di avanzare concrete specifiche proposte agli enti e organi competenti anche in ordine alla priorita’ delle diverse iniziative. Inoltre il Consiglio Scolastico Distrettuale formula proposte:

  • Al Provveditore agli Studi, alla Regione agli enti locali, per quanto di rispettiva competenza, per tutto cio’ che attiene alla istituzione, alla localizzazione e al potenziametno delle istituzioni scolastiche, nonche’ all’organizzazione e allo sviluppo dei servizi e delle strutture relative, anche al fine di costituire unita’ scolastiche territorialmente e socialmente integrate e di assicurare, di regola, la presenza nel distretto di scuole dello stato di ogni ordine e grado, ad eccezione delle universita’, delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica;

Al Ministro per la Pubblica Istruzione ed al Provveditore agli Studi per la migliore utilizzazione del personale della scuola, fatte salve le garaanzie di legge per il personale stesso; al Ministro per la Pubblica Istruzione, per l’inserimento nei programmi scolastici di studi e ricerche utili alla migliore conoscenza delle realta’ locali. Il Consiglio Scolastico Distrettuale esprime parere ogni qualvolta ne sia richiesto dal Provveditore agli Studi, dalla Regione o dagli enti locali, parere che e’ obbligatorio, quando si tratti di interventi attinenti al programma ma in esso non previsti. Il Consiglio Scolastico Distrettuale svolge i compiti di assistenza scolastica che siano affidati o delegati al distretto dalla Regione avendo di mira il coordinamento e l’integrazione delle attivita’ assistenziali svolte nel distretto con i restanti servizi scolastici, al fine della piena attuazione del diritto allo studio. Il Consiglio Scolastico Distrettuale predispone annualmente una relazione sull’attivita’ svolta e sui risultati raggiunti e la invia al Provveditore agli Studi e al Consiglio Scolastico Provinciale. Il Consiglio Scolastico Distrettuale delibera il regolamento interno, il bilancio preventivo, il conto consuntivo nonche’ in ordine all’impiego dei mezzi finanziari.

Art. omissis

Art. 15 – Funzioni del consiglio scolastico provinciale

Il consiglio scolastico Provinciale:

  • Esprime pareri al Provveditore agli Studi e alla Regione sui piani annuali e pluriennali di sviluppo e di distribuzione territoriale delle istituzioni scolastiche ed educative, indicandone le priorita’, tenendo conto delle proposte dei consigli scolastici distrettuali della Provincia; tali pareri sono vincolanti per le materie demandate alla competenza del Provveditore agli Studi;
  • Indica i criteri generali per il coordinamento a livello provinciale dei servizi di orientamento scolastico, di medicina scolastica e di assistenza psicopedagogica, tenuto conto dei programmi formulati dai consigli scolastici distrettuali;
  • Approva i piani Provinciali istitutivi dei corsi di istruzione ed educazione degli adulti di cui alla legge 16 aprile 1953, n. 326, e successive modificazioni ed integrazioni;
  • Formula al Ministro per la Pubblica Istruzione e alla Regione proposte per il coordinamento delle iniziative in materia di adempimento dell’obbligo scolastico, di attuazione del diritto allo studio, nonche’ di educazione permanente;
  • Accerta e indica il fabbisogno di edilizia scolastica, per la formazione dei relativi piani di finanziamento;
  • Determina i criteri generali per l’utilizzazione, al di fuori dell’orario scolastico, dei locali e delle attrezzature delle scuole;
  • Esprime al Provveditore agli Studi pareri obbligatori sui ritardi di promozione, sulla decadenza e sulla dispensa dal servizio, sulla riammissione in servizio del personale docente della scuola materna, elementare e media;
  • Esprime al Provveditore agli Studi parere vincolante sui trasferimenti d’ufficio del personale docente della scuola materna, elementare e media per accertata situazione di incompatibilita’ di permanenza nella scuola media e nella sede;
  • Esprime al Provveditore agli Studi parere obbligatorio sulle proposte di ripartizione dei fondi destinati alle spese di funzionamento dei ditretti scolastici, dei circoli didattic e degli istituti;
  • Formula annualmente una relazione sull’andamento generale dell’attivita0 scolastica e dei servizi scolastici della Provincia anche sulla base delle relazioni dei consigli scolastici distrettuali, dei consigli di circolo e di istituto e dell’amministrazione scolastica periferica;
  • Provvede su ogni altro argomento devoluto alla sua competenza dalle leggi e dai regolamenti in merito all’organizzazione e al funzionamento della scuola e ad ogni altra attivita’ ad essa connessa e si pronunzia su tutte le questioni che il Provveditore agli Studi ritenga di sottoporgli.

Il Consiglio Scolastico provinciale funziona unitariamente per le materie comuni a tutte le scuole e si articola, con regolamento interno, in sezioni verticali per singole materie e orizzontali per gradi di scuola, anche agli effetti dell’esame dei ricorsi relativi alle sanzioni disciplinari comminate agli alunni. La Giunta esecutiva prepara i lavori del Consiglio Scolastico Provinciale, fissa l’ordine del giorno e cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio stesso. I consigli di disciplina hanno competenza in materia disciplinare relativamente al personale insegnante della scuola materna, elementare e media. Salvo che non sia diversamente disposto, sule questioni attinenti allo stato giuridico del personale docente il Consiglio Scolastico provinciale delibera per sezione orizzontale relativa al settore di scuola cui appartiene il personale interessato con la sola presenza della componente direttiva e docente.