- Emanante: 2
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 53
- Data fonte: 04/03/2002
Thesaurus: Riforme
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee e l’adeguamento dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all’armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonche’ art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l’attuazione delle stesse; Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991) e art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994); Vista la legge 20 dicembre 1996, n. 641, di conversione del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 548, recante fra l’altro interventi finanziari a favore delle aree depresse; Visto art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 26 dicembre 1996, n. 662, in materia di programmazione negoziata; Visto art. 1 della legge 30 giugno 1998, n. 208, recante risorse per interventi nelle aree depresse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale e’ stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica nazionale con quella comunitaria; Visti i regolamenti CE in vigore in materia di Fondi strutturali; Visto il regolamento n. 2064/97/CE recante norme sui controlli finanziari effettuati dagli Stati membri sulle operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali; Vista la decisione della commissione europea C(1998) n. 3978 del 29 dicembre 1998, con la quale e’ stato approvato il Programma operativo multiregionale “Sviluppo locale – Patti territoriali per l’occupazione” (di seguito indicato come P.O.M. che si articola al suo interno in 10 distinti Sottoprogrammi operativi ed e’ stato reso disponibile un contributo finanziario comunitario di 140 Mecu pari, a tasso di conversione euro, a lire 271,078 miliardi, a carico dei vari Fondi comunitari (FSE, FESR, FEOGA-Orientamento) e dello SFOP, con esclusione del patto territoriale “Sangro Aventino” il cui finanziamento e’ assicurato interamente da risorse nazionali; Vista la decisione C(1999) n. 3851 del 2 dicembre 1999, che approva le modifiche definite dal Comitato di sorveglianza del programma ed il piano finanziario del P.O.M. per Misura, con esclusione del patto territoriale “Sangro Aventino” in quanto finanziato interamente con risorse nazionali; Vista la decisione della Commissione europea C(2000) n. 2584 del 27 settembre 2000 che approva il quadro finanziario degli interventi conformemente alle decisioni del Comitato di sorveglianza del 10 dicembre 1999; Vista la propria delibera 9 luglio 1998 n. 71 (Gazzetta Ufficiale n. 241/1998), con la quale, per l’attuazione dei Patti territoriali per l’occupazione compresi nel citato P.O.M.: e’ stato autorizzato il cofinanziamento nazionale pubblico per il periodo 1998-1999, pari a 271,600 miliardi di lire a valere sulle risorse del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987; e’ stato altresi’ deliberato il finanziamento di un programma aggiuntivo di 256,800 miliardi di lire, stabilito a titolo programmatico a valere sulle risorse recate dall’art. 1 della legge n. 208/1998; e’ stato autorizzato un finanziamento complessivo pari a lire 100 miliardi a favore del Patto territoriale “Sangro Aventino”, localizzato nella Regione Abruzzo; Vista la propria delibera 21 aprile 1999 n. 50 (Gazzetta Ufficiale n. 179/1999), con la quale e’ stato stabilito, tra l’altro, che per l’attuazione dei Sottoprogrammi in cui si articola il P.O.M. “Sviluppo locale – Patti territoriali per l’occupazione” saranno seguite le disposizioni e le procedure contenute nel documento dello stesso P.O.M. approvato dalla commissione europea con la citata decisione del 29 dicembre 1998; Vista la propria delibera 21 dicembre 1999, n. 206 (Gazzetta Ufficiale n. 40/2000), con la quale e’ stata assegnata al patto territoriale “Appennino Centrale” la somma di lire 100 miliardi ed e’ stato previsto che lo stesso patto, riconosciuto come patto territoriale per l’occupazione da parte della commissione europea, seguira’ le disposizioni e procedure comunitarie previste per gli altri Patti territoriali per l’occupazione, inseriti nel P.O.M., fatto salvo il termine per il completamento degli interventi che e’ fissato al 31 dicembre 2003; Vista la propria delibera 22 giugno 2000, n. 69 (Gazzetta Ufficiale n. 195/2000), che al punto 1.5, con riferimento al Programma aggiuntivo, proroga al 30 settembre 2000 il termine per il completamento dei relativi impegni giuridicamente vincolanti, per interventi complessivi non superiori al 10 % dell’ammontare dello stesso Programma; Considerato che l’esecuzione dei controlli finanziari previsti dal citato regolamento n. 2064/1997/CE costituisce condizione necessaria per l’erogazione del saldo finale del P.O.M. da parte della commissione europea e che la mancata effettuazione dei suddetti controlli da parte dell’organismo deputato comporta la perdita della contribuzione comunitaria; Considerato che la data di chiusura del Programma aggiuntivo e’ coincidente con quella del P.O.M. e che una proroga del Programma aggiuntivo eviterebbe ai Soggetti Intermediari Locali (SIL) gestori dei Sottoprogrammi difficolta’ di gestione e di rendicontazione dei progetti del P.O.M. alla commissione europea; Vista la nota n. 0042724 del 31 ottobre 2001, con la quale il Servizio per la programmazione negoziata del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero dell’economia e delle finanze, ha sottoposto a questo comitato la proposta di proroga al 31 dicembre 2002 del termine per la chiusura del Programma aggiuntivo finanziato con la citata delibera n. 71/1998, nonche’ le modalita’ per l’esecuzione dei controlli sulle spese da effettuarsi ai fine della rendicontazione alla commissione europea; Su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze;
Delibera:
1. Per l’espletamento dei controlli previsti dal regolamento n. 2064/97/CE di cui alle premesse, da effettuarsi, per inderogabili esigenze di necessita’ ed urgenza, da parte di un organismo indipendente individuato attraverso bando di gara ad evidenza pubblica da indire entro il 31 dicembre 2001, e’ destinato un importo non superiore ad Euro 67.139,40, pari a lire 130 milioni, per ciascun Sottoprogramma oggetto dei controlli, compreso il Sottoprogramma Sangro Aventino a valere sulle risorse del Programma aggiuntivo di cui alla delibera indicata in premessa.
2. Il termine ultimo per la chiusura del Programma aggiuntivo, di cui al punto 3 della propria delibera n. 71/1998, limitatamente agli impegni assunti entro il 31 dicembre 1999 e a quelli assunti entro il 30 settembre 2000 ai sensi del punto 1.5 della citata delibera n. 69/2000, e’ prorogato al 31 dicembre 2002.
3. Per il Patto territoriale Sangro Aventino resta fermo l’obbligo della rendicontazione per la parte dei progetti di investimento realizzati e saldati entro il 31 dicembre 2001, con le stesse modalita’ e termini degli altri Sottoprogrammi del P.O.M. Sulla parte di detto Sottoprogramma non rendicontata nei termini previsti, e’ concessa una proroga al 31 dicembre 2002 per rendere possibile l’ultimazione dei progetti residuali, purche’ l’impegno giuridicamente vincolante sia stato regolarmente assunto entro il 31 dicembre 1999 ovvero entro la predetta data del 30 settembre 2000.
4. Al fine di consentire l’assegnazione definitiva delle risorse gia’ individuate nella citata delibera n. 71/1998, il competente Servizio comunichera’ a questo Comitato, entro il 28 febbraio 2002, l’assetto aggiornato del citato Programma aggiuntivo.
5. Il termine di cui all’art. 6 della citata delibera n. 71/1998, con riferimento esclusivamente agli interventi del Programma aggiuntivo e del Patto Sangro Aventino, e’ prorogato al 31 dicembre 2002.