- Emanante: 2
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 257
- Data fonte: 03/11/2000
Abstract:
Per l’avvio dei programmi operativi del quadro comunitario di sostegno obiettivo 3, e autorizzata l’erogazione di un’anticipazione del 7% del complessivo fabbisogno di cofinanziamento statale per il settennio 2000/2006, come riportato nell’allegato a della presente deliberazione. l’erogazione e effettuata sulla base di una domanda di accredito e ripartita tra le amministrazioni titolari dei programmi operativi, nel modo indicato nell’allegato b. nell’allegato c alla delibera in questione sono elencate le autorita di pagamento e le autorita di gestione, responsabili della regolarita e dell’efficacia della gestione e dell’attuazione dei programmi operativi. l’ allegato d riguarda l’attivazione dei flussi finanziari successivi all’anticipazione e le modalita per il trasferimento delle risorse.
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee e l’adeguamento dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all’armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonche’ l’art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l’attuazione delle stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n 284, con il quale e’ stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria; Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, no 142 (legge comunitaria 1991), e l’art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994); Visti i regolamenti (CE) n. 1260/99 del Consiglio dell’Unione europea recante disposizioni generali sui Fondi strutturali e n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea relativo al Fondo sociale europeo; Vista la decisione (CE) della Commissione numero 1774/99 relativa alla ripartizione indicativa degli stanziamenti d’impegno tra Stati membri nel quadro dell’obiettivo 3 dei Fondi strutturali per il periodo 2000-2006 che ha assegnato 3.744 milioni di euro (Meuro) all’Italia, pari a L. 7.249.394.880.000; Visto il regolamento (CE) del Consiglio dell’Unione europea n. 1103 del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l’introduzione dell’euro; Vista la decisione della Commissione n. 1120/00 del 18 luglio 2000 recante approvazione del quadro comunitario di sostegno (QCS) 2000-2006 per l’obiettivo 3 – Fondo sociale europeo – per un importo relativo delle risorse comunitarie pari a 3.887.129.100 euro, corrispondenti a L. 7.526.531.462.457, al netto della riserva del 4%; Considerato che, pertanto, le corrispondenti risorse nazionali pubbliche, al netto della riserva del 4%, ammontano a 4.750.935.567 euro, pari a L. 9.199.094.010.316; Tenuto conto dell’esigenza prioritaria di utilizzare pienamente le risorse comunitarie; Considerati i vincoli fissati dai nuovi meccanismi per gli impegni e i pagamenti di cui agli articoli 31 e 32 del regolamento n. 1260/99; Atteso che il periodo di validita’ delle spese relative ai programmi operativi (PO) dell’obiettivo 3 facenti capo al QCS 2000-2006 decorre dal 20 dicembre 1999, ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio dell’Unione europea; Visto l’art. 31, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio dell’Unione europea, che prevede il disimpegno automatico per quelle quote di impegno sul bilancio comunitario non liquidate mediante acconto o rimborso o per cui non sia stata presentata alcuna richiesta di pagamento alla Commissione europea nei due anni successivi all’annualita’ di riferimento; Considerato che per evitare il rischio di disimpegno automatico e’ necessario avviare l’attuazione dei PO, ancora prima che venga conclusa la procedura formale di approvazione da parte della Commissione europea; Considerato che, a tal fine, deve essere assicurata la tempestiva partecipazione finanziaria nazionale per le operazioni da porre in essere con i programmi operativi del QCS 2000-2006 e che a tanto si puo’ provvedere attribuendo programmaticamente, per il medesimo periodo, le corrispondenti quote di cofinanziamento pubblico nazionale; Considerato che il quadro finanziario del QCS 2000-2006 prevede per i PO regionali e per il PO nazionale una quota nazionale pubblica, rispettivamente di 4.513.388.789 euro, pari a L. 8.739.139.310.477, e di 237.546.778 euro, corrispondenti a L. 459.954.699.838, per un totale complessivo di 4.750.935.567 euro, pari a L. 9.199.094.0l0.316; Considerato che in applicazione delle aliquote fissate al punto 3 della delibera CIPE n. 174 del 5 novembre 1999, le quote di cofinanziamento statale sono corrispondentemente pari all’80% per i PO regionali e al 100% per il PO nazionale; Considerato che la partecipazione finanziaria statale per il periodo di programmazione 2000-2006 e’ definita, sulla base degli attuali quadri finanziari dei programmi operativi del QCS obiettivo 3, in 3.848.257.807 euro, pari a L. 7.451.266.143.960, e che il relativo onere viene posto a carico del Fondo di rotazione previsto dall’art. 5 dalla legge n. 183/1987; Considerato che per assicurare l’avvio tempestivo dei PO ed evitare il rischio di disimpegno automatico e’ opportuno autorizzare, a valere sul Fondo di cui all’art. 5 della legge n. 183/1987, l’immediata erogazione fino ad un massimo di 269.378.046 euro, pari a L. 521.588.629.128, corrispondente al 7% del complessivo fabbisogno di cofinanziamento statale definito in 3.848.257.807 euro, corrispondenti a L. 7.451.266.143.960, per il settennio 2000-2006; Considerato che la ripartizione tra amministrazioni titolari dei PO della anticipazione fino ad un massimo di 269.378.046 euro, pari a L. 521.588.629.128, debba essere effettuata secondo i parametri di cui alla delibera CIPE n. 174 del 5 novembre 1999; Tenuto conto che le regioni dell’obiettivo 3 debbono assicurare la disponibilita’ della pertinente quota di cofinanziamento per l’annualita’ 2000, a valere sui rispettivi bilanci regionali, contestualmente alla quota di cofinanziamento statale; Visti gli articoli 9 e 18 del regolamento (CE) n. 1260/99, in ordine alla designazione da parte dello Stato membro delle autorita’ di gestione e delle autorita’ di pagamento per i singoli PO ed alle modalita’ concernenti la mobilitazione e la circolazione delle risorse finanziarie; Su proposta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Ritenuto di dovere accogliere tale proposta, gia’ valutata favorevolmente, nella riunione del 1 agosto 2000, dalla prima Commissione per il coordinamento delle politiche economiche nazionali con le politiche comunitarie, istituita ai sensi delle deibere di questo Comitato n. 63 del 9 luglio 1998 e n. 79 del 5 agosto 1998;
Delibera: