Deliberazione CIPE 11 Novembre 1998, n. 125

  • Emanante: 2
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Data fonte: 29/01/1999
Definizione, coordinamento e finanziamento, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma degli interventi finanziari da effettuarsi in relazione alla sovvenzione globale a favore della zootecnia nella regione campania,di cui al regolamento cee n. 2081/93

Abstract:

La delibera cipe n. 125 autorizza un cofinanziamento nazionale pubblico di 33,368 miliardi di lire, per il periodo 1997-1999, in parte a carico del fondo di rotazione e in parte della regione campania, ai fini della realizzazione della sovvenzione globale a favore della zootecnia nella regione campania.la quota del fondo di rotazione e’ erogata secondo le richieste inoltrate dalla regione.

Art. 1

Ai fini della realizzazione della sovvenzione globale a favore della zootecnia nella Regione Campania, richiamata in premessa, e’ autorizzato un cofinanziamento nazionale pubblico, per il periodo 1997-1999, pari a 33,368 miliardi di lire. Al relativo finanziamento si provvede come di seguito specificato: a) 23,358 miliardi di lire, a valere sulle risorse del fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987; b) 10,010 miliardi di lire, a valere sulle disponibilita’ della Regione Campania.

Art. 2

La quota a carico del predetto fondo di rotazione viene erogata secondo le modalita’ previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dalla Regione Campania.

Art. 3

Il fondo di rotazione e’ autorizzato ad erogare la quota stabilita dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l’intervento comunitario.

Art. 4

La Regione Campania adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi alla sovvenzione globale ed effettua i controlli di competenza. Il fondo di rotazione potra’ procedere ad eventuali, ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture del dipartimento della ragioneria generale dello stato.

Art. 5

I dati relativi all’attuazione degli interventi vengono trasmessi, a cura dell’amministrazione titolare, al sistema informativo del dipartimento della ragioneria generale dello stato, secondo le modalita’ vigenti.