- Emanante: 2
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 90
- Data fonte: 16/04/1992
Abstract:
individuazione dei casi di crisi occupazionale ai fini dell’applicazione dell’art. 11 della legge 23 luglio 1991, n. 223: opere di edilizia residenziale pubblica ed edifici destinati a scopi amministrativi, lavori edili relativi ad ospedali, edifici scolastici ed universitari, impianti sportivi e ricreativi, lavori di genio civile, strade, ponti, ferrovie, aeroporti, pozzi, gallerie, opere fluviali, marittime e idrauliche.
Il Comitato InterMinisteriale per il coordinamento della politica industriale
Delibera:
1) ai fini dell’applicazione dell’art. 11 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e’ definita opera pubblica quella in cui siano amministrazioni aggiudicatrici lo stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, i comuni, gli altri enti locali, gli enti pubblici e le associazioni fra i soggetti anzidetti, di carattere immobiliare, destinata ad un fine pubblico, finanziata in tutto o in parte con fondi dello stato, delle Regioni o di enti pubblici.
In relazione alle finalita’ si hanno:
A) opere di edilizia residenziale pubblica ed edifici destinati a scopi amministrativi;
B) lavori edili relativi ad ospedali, edifici scolastici ed universitari, impianti sportivi e ricreativi;
C) lavori di genio civile (strade, ponti, ferrovie, aeroporti, pozzi, gallerie, opere fluviali, marittime e idrauliche, ecc.). La grande dimensione delle opere pubbliche e’ individuata in base ad un criterio composito che tiene conto delle caratteristiche tecniche e delle finalita’ da soddisfare e si base su tre elementi fondamentali:
A) importo del progetto generale approvato: uguale o maggiore a 50 miliardi di lire (aggiornati annualmente in base allo specifico indice istat);
B) durata dell’esecuzione dei lavori del progetto generale approvato: uguale o maggiore a 30 mesi naturali e consecutivi;
C) incidenza della manodopera sull’importo del progetto generale approvato uguale o maggiore al 20%.
2) l’importo dei lavori edili, previsti da singoli contratti di appalto o subappalto, non puo’ essere inferiore a 7,5 miliardi di lire.
3) lo stato di avanzamento dei lavori edili e’ verificato sulla base dell’ultimo sal approvato o delle annotazioni sul registro di contabilita’ alla data della richiesta di accertamento della crisi occupazionale.
4) il numero dei lavoratori edili licenziati non deve essere inferiore a 40 unita’ nelle aree ricomprese nei territori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonche’ nelle circoscrizioni che presentino un rapporto superiore alla media nazionale fra iscritti alla prima classe di collocamento e la popolazione residente in eta’ da lavoro; il numero delle unita’ puo’ essere ridotto fino ad un minimo di 30 qualora nelle medesime zone il suindicato rapporto fra iscritti alla prima classe di collocamento e popolazione residente in eta’ da lavoro sia superiore del 30% alla media nazionale; a 80 unita’ nelle aree non ricomprese nei territori di cui al precedente punto.
5) il numero complessivo dei licenziamenti da considerare deve essere riferito ad un arco temporale di 6 mesi a far data dal primo licenziamento. Il numero minimo di licenziati non deve necessariamente coincidere con il numero dei lavoratori in possesso dei requisiti a carattere soggettivo (periodo di lavoro effettivo non inferiore a 18 mesi, IV i compresi i periodi di sospensione del lavoro derivante da ferie, festivita’ ed infortuni).
6) il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale proporra’ l’accertamento dello stato di crisi dell’occupazione corredando le istanze degli elementi indicati nel modulo informativo di cui all’allegato a.
7) il comitato di cui all’art. 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, riferira’ al cipi entro il mese di dicembre 1992 sull’attuazione della presente deliberazione, proponendo le eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie per una migliore applicabilita’ dello strumento legislativo.