- Emanante: 2
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 110
- Data fonte: 13/05/1992
Thesaurus: Mercato del lavoro, Imprese, Lavoro
1. Le cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. 14 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, IV i comprese quelle costituite dai lavoratori di cui ai commi 10 e 11 dell’art. 2 della legge 15 maggio 1989, n. 181, ubicate nelle aree previste dal quarto comma dell’art. 10 della richiamata legge 15 maggio 1989, n. 181, indicate nell’allegato a, che fa Parte Integrante della presente deliberazione, potranno essere destinatarie dei contributi di cui all’art. 17, secondo comma, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, in misura pari a cinque volte il capitale sociale sottoscritto dai soci ovvero a cinque annualita’ dell’onere di cassa integrazione guadagni speciale, a condizione che almeno il 30% della compagine sociale sia costituito da lavoratori provenienti da imprese operanti nel settore siderurgico, navale o in settori assimilati.
2. Gli associati nelle cooperative di produzione e lavoro che abbiano ottenuto l’agevolazione statale nella misura di cui al precedente comma 1, non potranno usufruire per un periodo di cinque anni del trattamento della cassa integrazione ordinaria o speciale ne’ di indennita’ di disoccupazione straordinaria.
3. Le cooperative di produzione e lavoro costituite da lavoratori aventi anzianita’ aziendale anteriore al 1 gennaio 1988 i quali beneficiano del trattamento di integrazione salariale nella qualita’ di dipendenti:
4. Il primo capoverso del punto 1 ed il punto 2 della delibera cipi del 12 febbraio 1987, n. 94, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 1987, n. 66, sono rispettivamente cosi’ modificati: “1. I contributi a fondo perduto di cui all’art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, possono essere concessi per iniziative di coop- erative di produzione e lavoro costituite da non piu’ di 75 soci lavoratori”. ” 2. I contributi predetti possono tuttavia essere concessi, in via eccezionale, anche per iniziative di cooperative di produzione e lavoro con piu’ di 75 soci lavoratori, ovvero con piu’ di 50 soci lavoratori nel caso di cooperative operanti nel settore tessile e abbigliamento, e fino ad un massimo di 150, purche’ le iniziative stesse siano caratterizzate da contenuti occupazionali e tecnologici particolarmente qualificati e meritevoli”.
5. I beni inclusi nel programma di investimento cui si riferisce il contributo concesso ai sensi dell’art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, non possono essere alienati o comunque distratti per un periodo di tre anni, qualora il contributo sia commisurato a tre annualita’ di cassa integrazione guadagni o al triplo del capitale sociale sottoscritto da soci, ovvero per un periodo di cinque anni, qualora l’agevolazione sia commisurata a cinque annualita’ di cassa integrazione guadagni o al quintuplo del capitale sociale. Tale periodo decorre dalla data di partecipazione della societa’ finanziaria al capitale sociale della cooperativa, risultante dalla certificazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la banca nazionale del lavoro e coincidente con le date di effettiva erogazione dei fondi.
6. I lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro cessano di usufruire del trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria o speciale e di indennita’ di disoccupazione straordinaria a decorrere dalla data del versamento, da parte delle societa’ finanziarie, delle quote di capitale sociale sottoscritte in misura pari al contributo statale ricevuto e risultante dalla certificazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione.
Allegato a
Aree di aiuto stabilite ai sensi del quarto comma dell’art. 10 della legge n. 181/1989:
Aree di aiuto stabilite ai sensi del regolamento CEE n. 2052/1988 del 24 giugno 1988:
Aree di aiuto stabilite ai sensi del regolamento CEE n. 328/1988 del 2 febbraio 1988 (resider):
Aree di aiuto stabilite ai sensi del regolamento CEE n. 2506/1988 del 26 luglio 1988 (renaval):
Allegato b
Imprese a partecipazione statale previste al comma 1 dell’art. 1 della legge n. 181/1989.
Attivita’ industriali triestine s.p.a.
Centro acciai s.p.a.
Centro sviluppo materiali s.p.a.
Dalmine s.p.a.
Deltacogne s.p.a.
Deltavaldarno s.p.a.
Eurosider s.p.a.
Finsider s.p.a. In liquidazione;
Icrot s.p.a.
Ilva s.p.a.
Italsider s.p.a. In liquidazione;
Ita – industrie trasformazione acciaio s.p.a.
Itallamiere s.p.a.
Lavemetal s.p.a.
Lovere sidermeccanica s.p.a.
Nuova deltasider s.p.a. In liquidazione;
Rifinsider s.p.a.
Rivestubi s.p.a.
Se.co.sid. S.p.a.
Sicfa s.p.a.
Sidercomit s.p.a.
Siderexport s.p.a.
Sidermontaggi s.p.a.
Silca s.p.a.
Arc sipra – societa’ Italiana prefabbricati acciai sipra s.p.a. Sisma s.p.a.
Terni acciai speciali s.p.a. In liquidazione;
Tubificio dalmine/italsider s.p.a. Brollo sud s.p.a.