- Emanante: Stato
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 171
- Data fonte: 24/07/2012
Thesaurus: Riforme, Programmazione, Razionalizzazione
Abstract:
Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica imposti dagli obblighi comunitari necessari al raggiungimento del pareggio di bilancio, le province sono soppresse o accorpate sulla base dei criteri e secondo la procedura stabiliti all’articolo 17, commi 2 e 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante le disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. Tutte le Province delle Regioni a statuto ordinario, esistenti alla data di adozione della presente delibera, sono oggetto di riordino sulla base di requisiti minimi da individuarsi nella dimensione terrioriale non inferiore a duemilacinquecento chilometri quadrati e nella popolazione residente non inferiore a trecentocinquantamila abitanti. La proposta di riordino delle Province comporta anche la modifica delle circoscrizioni provinciali esistenti fermo restando che il riordino deve essere deliberato tenendo conto dei requisiti minimi della dimensione territoriale e della popolazione residente. Tale riordino non può comportare l’accorpamento di una o più Province esistenti alla data di adozione della presente deliberazione con le province di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria che saranno soppresse, con contestuale istituzione delle relative Città metropolitane, il 1° gennaio 2014, ovvero precedentemente, alla data della cessazione o dello scioglimento del Consiglio provinciale, ovvero della scadenza dell’incarico del commissario qualora abbiano luogo entro il 31 dicembre 2013.
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