- Emanante: PCM - Ministero della pubblica amministrazione e della semplificazione
- Fonte: Altro
- Numero fonte: 6
- Data fonte: 29/12/2011
Thesaurus: Termini ausiliari, Razionalizzazione
Abstract:
La presente Direttiva fornisce indicazioni in merito all’applicazione – dal 1° gennaio 2012 – delle disposizioni introdotte con l’art. 15, comma 1 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenute nel “Testo unico sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. La finalità è quella di consentire una completa “decertificazione” nei rapporti tra P.A. e privati, in particolare l’acquisizione diretta dei dati presso le amministrazioni certificanti da parte delle amministrazioni procedenti e, in alternativa, la produzione da parte degli interessati solo di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà. In tal senso le P.P.A.A. e i gestori di pubblici servizi non possono richedere atti o certificati contenenti informazioni già in possesso della P.A.
La presente Direttiva fornisce indicazioni in merito all’applicazione – dal 1° gennaio 2012 – delle disposizioni introdotte con l’art. 15, comma 1 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenute nel “Testo unico sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. La finalità è quella di consentire una completa “decertificazione” nei rapporti tra P.A. e privati, in particolare l’acquisizione diretta dei dati presso le amministrazioni certificanti da parte delle amministrazioni procedenti e, in alternativa, la produzione da parte degli interessati solo di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà. In tal senso le P.P.A.A. e i gestori di pubblici servizi non possono richedere atti o certificati contenenti informazioni già in possesso della P.A.