Direttiva 22 dicembre 2011, n. 14

  • Emanante: PCM - Ministero della pubblica amministrazione e della semplificazione
  • Fonte: Altro
  • Numero fonte: 6
  • Data fonte: 29/12/2011
Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183

Thesaurus: Termini ausiliari, Razionalizzazione

Abstract:

La presente Direttiva fornisce indicazioni in merito all’applicazione – dal 1° gennaio 2012 –  delle disposizioni introdotte con l’art. 15, comma 1 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenute nel “Testo  unico sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.  La finalità  è quella di consentire una completa “decertificazione” nei rapporti tra P.A. e privati, in particolare l’acquisizione diretta dei dati presso le amministrazioni certificanti da parte delle amministrazioni procedenti e, in alternativa,  la produzione da parte degli interessati solo di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà. In tal senso le P.P.A.A. e i gestori di pubblici servizi non possono richedere atti o certificati contenenti informazioni già in possesso della P.A.

 

La presente Direttiva fornisce indicazioni in merito all’applicazione – dal 1° gennaio 2012 –  delle disposizioni introdotte con l’art. 15, comma 1 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenute nel “Testo  unico sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.  La finalità  è quella di consentire una completa “decertificazione” nei rapporti tra P.A. e privati, in particolare l’acquisizione diretta dei dati presso le amministrazioni certificanti da parte delle amministrazioni procedenti e, in alternativa,  la produzione da parte degli interessati solo di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà. In tal senso le P.P.A.A. e i gestori di pubblici servizi non possono richedere atti o certificati contenenti informazioni già in possesso della P.A.

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