- Emanante: INPS
- Fonte: INPS
- Data fonte:
Articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024). Elevazione dell’indennità di congedo parentale per un ulteriore mese dal 30% al 60% della retribuzione per la durata massima di un mese di congedo entro il sesto anno di vita del bambino, elevata all’80% per il solo anno 2024. Istruzioni operative e contabili. Variazione al piano dei conti
Thesaurus: Congedo parentale, Politiche sociali
Abstract:
Con la presente circolare l’Inps, fornisce indicazioni e istruzioni alla platea individuata per usufruire dell’elevazione dell’indennità al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) per un ulteriore mese (rispetto a quello già previsto dalla Legge 29 dicembre 2022 n. 197) e che riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti, (modifica art. 34, D.Lgs. 151/2001). Tale elevazione è riconoscibile a condizione che il mese di congedo parentale sia fruito entro i 6 anni di vita (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età) del minore. La citata normativa dispone che, per il solo anno 2024, spetta un’indennità all’80% della retribuzione anziché al 60% e interessa tutte le modalità di fruizione del congedo parentale: intero, frazionato a mesi, a giorni o in modalità oraria.
Circolare 18 aprile 2024, n. 57 |