INPS – Messaggio 17 ottobre 2023, n. 3618

  • Emanante: Istituto Nazionale Previdenza Sociale
  • Fonte: INPS
  • Data fonte:

Assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore di cui all’articolo 43 del D.lgs n. 81/2015 (c.d. apprendistato di primo livello). Istruzioni operative

Thesaurus: Apprendistato professionalizzante, Contratto di apprendistato, Istruzione secondaria

Abstract:

La Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 645 (c.d., legge di Bilancio 2022) – nel rinnovare per l’anno 2022 lo sgravio contributivo per le assunzioni in apprendistato di primo livello, ai sensi dell’articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 – ha disposto per i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (c.d. apprendistato di primo livello) stipulati nell’anno 2022 è riconosciuto, ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100% con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell’articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10%per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
Nel presente messaggio l’Inps comunica che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, i datori di lavoro interessati con numero di addetti pari o inferiore a nove, assunti con contratto di apprendistato di primo livello sono tenuti agli adempimenti informativi e contributivi secondo la disciplina illustrata nello stesso nonchè, le istruzioni operative per la comunicazione del flusso Uniemens.

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Messaggio 17 ottobre 2023, n. 3618