Legge 11 ottobre 1986, n. 697

  • Emanante: Stato
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 250
  • Data fonte: 27/10/1986
Disciplina del riconoscimento dei diplomi rilasciati dalle Scuole superiori per interpreti e traduttori

Thesaurus: Istruzione

Abstract:

Le disposizioni contenute nella presente legge disciplinano il riconoscimento dei diplomi rilasciati dalle Scuole superiori per interpreti e traduttori gestite da enti o privati. L’equiparazione ai diplomi esistenti in ambito universitario è subordinata alla corrispondenza dell’ordinamento didattico di  dette scuole, che deve essere approvato  con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale. A tal fine le Scuole devono altresì dimostrare le disponibilità di qualificato personale docente e non docente, nonché di idonee strutture ed attrezzature, necessari all’efficace svolgimento dei corsi. I docenti delle materie di interpretazione simultanea e consecutiva devono essere interpreti con comprovata esperienza professionale.

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