Legge 12 luglio 2011, n. 112

  • Emanante: Stato
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 166
  • Data fonte: 16/07/2011

Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

Thesaurus: Politiche sociali

Abstract:

Al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali, con particolare riferimento alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, è istituita l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, di seguito denominata «Autorità garante», che esercita le funzioni e i compiti ad essa assegnati dalla presente legge, con poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica.