Legge 15 aprile 2024, n. 55

  • Emanante: Governo
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 95
  • Data fonte: 23/04/2024

Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali

Thesaurus: Disposizioni, Professioni

Abstract:

Con il presente provvedimento, si definisce la professione di pedagogista come professionista specialista con funzioni di livello apicale (Legge 27 dicembre 2017, n. 205). di coordinamento, consulenza e supervisione pedagogica dei processi educativi, la cui formazione è funzionale al raggiungimento di conoscenze, abilità e competenze educative, riconducibili al livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (Raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, 22 maggio 2017).

Per l’esercizio della professione di pedagogista sono necessari possedere i seguenti titoli di studio:

a) laurea specialistica o magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi, classi 56/S e LM-50;
b) laurea specialistica o magistrale in scienze  dell’educazione degli adulti e della formazione continua, classi 65/S e LM-57;
c) laurea specialistica o  magistrale  in  scienze  pedagogiche, classi 87/S e LM-85;
d) laurea specialistica o magistrale  in  teorie  e  metodologie dell’e-learning e della media education, classi 87/S e LM-93;
e) laurea in scienze dell’educazione o in pedagogia.

Si definisce, anche la figura dell’educatore professionale socio-pedagogico quale professionista operativo di livello intermedio che svolge funzioni progettuali e di consulenza, con autonomia scientifica e responsabilità deontologica.

Può esercitare la sua attività sia in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato, nelle strutture pubbliche o private di carattere socio-educativo, socio-assistenziale, formativo, culturale, ambientale e socio-sanitario, per quest’ultimo limitatamente agli aspetti educativi, e può svolgere attività didattica e di sperimentazione nello specifico ambito professionale.

Inoltre, viene istituito l’albo dei pedagogisti e l’albo degli educatori professionali socio-pedagogici, la cui iscrizione dei professionisti è consentita, contemporaneamente, agli albi.