- Emanante: Stato
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 109
- Data fonte: 13/05/1987
Thesaurus: Programmazione
Abstract:
La presente legge dispone in materia di: organi del coordinamento delle politiche comunitarie; atti normativi comunitari ed adeguamento dell’ordinamento interno; conferimento di forza di legge a direttive; delega legislativa. adeguamenti tecnici. All’articolo 2 vengono specificate le competenze del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE). Il CIPE, tra le sue competenze, entro il 31 ottobre di ogni anno, definisce il programma degli interventi finanziari da effettuarsi nel corso dell’anno successivo con il concorso comunitario, a tal fine coordinando fra loro i programmi statali e regionali in materia. All’articolo 4 viene disciplinata l’istituzione del Comitato consultivo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie e composto da funzionari di qualifica non inferiore a dirigente generale. All’articolo 5 viene istituito il Fondo di rotazione, nell’ambito del Ministero del tesoro – ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell’art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, il fondo eroga alle amministrazioni pubbliche e agli operatori pubblici e privati interessati la quota di finanziamento a carico del bilancio dello Stato per l’attuazione dei programmi di politica comunitaria.
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