- Emanante: Stato
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 21
- Data fonte: 27/01/2001
Thesaurus: Istruzione, Educazione
Abstract:
A decorrere dall’anno scolastico 1999-2000 l’obbligo di istruzione e’ elevato da otto a dieci anni. L’istruzione obbligatoria e’ gratuita. In sede di prima applicazione, fino all’approvazione di un generale riordino del sistema scolastico e formativo, l’obbligo di istruzione ha durata novennale. Mediante programmazione da definire nel quadro del suddetto riordino, sara’ introdotto l’obbligo di istruzione e formazione fino al diciottesimo anno di eta’, a conclusione del quale tutti i giovani possano acquisire un diploma di scuola secondaria superiore o una qualifica professionale. Le disposizioni contenute nella presente legge prevedono che, per coloro i quali adempiuto l’obbligo di istruzione o prosciolti dal medesimo, non intendano proseguire gli studi nell’istruzione secondaria superiore e’ garantito, nell’ambito della programmazione dell’offerta educativa, il diritto alla frequenza di iniziative formative volte al conseguimento di una qualifica professionale, ivi comprese quelle previste dalla legge 24 giugno 1997, n. 196.