
- Emanante: Stato
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 2
- Data fonte: 04/01/2000
Thesaurus: Istruzione
Abstract:
La legge in oggetto è finalizzata alla riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati. I Conservatori di musica, l’Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati sono trasformati in Istituti di studi musicali e coreutici, ai sensi dell’articolo 2 della presente legge e insieme all’Accademia di belle arti, l’Accademia nazionale di arte drammatica e gli ISIA costituiscono il sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale. Le istituzioni di cui sopra istituiscono e attivano corsi di formazione ai quali si accede con il diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché corsi di perfezionamento e di specializzazione. Le predette istituzioni rilasciano specifici diplomi accademici di primo e di secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale. Ai titoli rilasciati si applica il comma 5 dell’articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono dichiarate le equipollenze, di cui all’articolo 3 della legge n. 341/1990, tra i titoli di studio universitari al fine esclusivo dell’ammissione ai pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso.