Legge 22 febbraio 2006, n. 84

  • Emanante: Governo
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 60
  • Data fonte: 13/03/2006

Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia

Thesaurus: Professioni

Abstract:

Con il presente provvedimento, viene disciplinata l’attività professionale di Tintolavanderia e i requisiti professionali di accesso all’esercizio dell’attività.

Le imprese che intendono accedere all’esercizio dell’attività devono designare un responsabile tecnico in possesso di apposita idoneità professionale comprovata dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

  • svolgimento di corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di almeno 1.200 ore complessive in un periodo di due anni, che prevedano l’effettuazione di adeguati periodi di esperienza presso imprese abilitate del settore;
  • attestato di qualifica in materia attinente l’attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuare nell’arco di tre anni dal conseguimento dell’attestato;
  • diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti l’attività;
  • periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a:
    1) un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva;
    2) due anni in qualita’ di titolare, di socio partecipante al lavoro o di collaboratore familiare degli stessi;
    3) tre anni, anche non consecutivi ma comunque nell’arco di cinque anni, nei casi di attivita’ lavorativa subordinata.

Il periodo di inserimento di cui alle lettere b) e d) del comma 2 consiste nello svolgimento di attivitè qualificata di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito di imprese abilitate del settore.