LEGGE 22 LUGLIO 1975, N. 382

  • Emanante: 2
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 220
  • Data fonte: 20/08/1975
Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione

Abstract:

Con la presente legge, il governo e delegato ad emanare per le regioni a statuto ordinario, entro 12 mesi dalla di entrata in vigore della presente legge, uno o piu decreti aventi valore di legge ordinaria diretti a completare il trasferimento delle funzioni amministrative inerenti alle materie indicate nell’articolo 117 della costituzione, nonche degli uffici e del personale. a trasferire, inoltre, le funzioni inerenti alle materie di cui sopra esercitate da enti pubblici nazionali ed interregionali, nonche a trasferire i rispettivi uffici e beni; a delegare a norma dell’articolo 118, secondo comma della costituzione, le funzioni amministrative necessarie per rendere possibile l’esercizio organico da parte delle regioni delle funzioni trasferite o gia delegate. a disciplinare la facolta delle regioni di avvalersi di uffici tecnici dello stato; ad attribuire alle province, ai comuni e alle comunita montane le funzioni amministrative di interesse esclusivamente locale nelle materie indicate dall’articolo 117 della costituzione. il governo, inoltre, e delegato ad emanare, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, un decreto sul consiglio superiore della pubblica amministrazione diretto ad ampliarne la competenza consultiva, il funzionamento ed il perfezionamento dei servizi della pubblica amministrazione, esclusi gli enti pubblici economici, anche al fine di agevolare il coordinamento funzionale fra stato ed enti pubblici. il governo e delegato ad emanare uno o piu decreti diretti alla soppressione degli uffici centrali delle amministrazioni statali a seguito del trasferimento e della delega delle funzioni alle regioni a statuto ordinario.

(Omissis)

IL TESTO UFFICIALE DELLA PRESENTE NORMA e CONSULTABILE SULLA GURI N. 220 Data 20 AGOSTO 1975