LEGGE 23 GIUGNO 2000, N. 178

  • Emanante: 2
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 153
  • Data fonte: 03/07/2000
Istituzione del centro nazionale di informazione e documentazione europea.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1

1.

Il Governo e’ autorizzato a stipulare un’intesa con la Commissione delle Comunita’ europee per istituire il Centro nazionale di informazione e documentazione europea, costituito nella forma di Gruppo europeo di interesse economico (GEIE), ai sensi del regolamento (CEE) n. 2137/85, del Consiglio, del 25 luglio 1985, e del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

2.

Il Centro sara’ finanziato dalla Commissione delle Comunita’ europee e dallo Stato italiano quali soci fondatori del GEIE e sara’ disciplinato mediante l’intesa di cui al comma 1, con la quale si provvedera’ in particolare:

  • a prevedere la possibilita’ dell’ingresso, in qualita’ di soci ordinari, di persone fisiche, persone giuridiche private ed enti pubblici;
  • a stabilire il quadro delle fonti di finanziamento in aggiunta alle quote dei soci fondatori;
  • a definire forme congiunte di indirizzo e vigilanza, ferme restando le competenze degli organismi di controllo previste dalle norme statali e comunitarie vigenti.

3.

Il Centro opera in conformita’ alla trasparenza che deve informare le attivita’ delle istituzioni dell’Unione europea, con l’obiettivo:

  • di realizzare, anche attraverso le possibilita’ offerte dalle nuove tecnologie della comunicazione, programmi sistematici di diffusione dell’informazione e documentazione europea destinati, sia direttamente, sia attraverso sportelli decentrati, ai cittadini e a determinate categorie di utenti;
  • di formare il personale per la diffusione e gestione della documentazione comunitaria;
  • di coordinare e razionalizzare le attivita’ di documentazione, elaborazione e studio gia’ esistenti attraverso una serie di convenzioni con altri centri di studio e documentazione con sede in Italia o negli altri Stati membri dell’Unione europea.

4.

In favore del Centro trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 1 della legge 11 luglio 1986, n. 390.

5.

Le commissioni parlamentari competenti per gli affari comunitari esprimono il parere sullo schema dell’intesa di cui al comma 1, sulle successive modificazioni della stessa, sull’ingresso, in qualita’ di soci ordinari, dei soggetti di cui al comma 2, lettera a), e sulla designazione dei componenti degli organi direttivi del Centro da parte del Governo. Il Ministro per le politiche comunitarie presenta annualmente alle predette commissioni una relazione sull’attivita’ svolta, sul bilancio e sul programma di attivita’ del Centro.

6.

All’onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, nel limite massimo annuo di 1.500 milioni di lire a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

7.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.