Legge 27 maggio 1991, n. 176

  • Emanante: Il Presidente della Repubblica
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 135
  • Data fonte: 11/06/1991
Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989

Thesaurus: Politiche sociali, Diritti fondamentali

Abstract:

Con la legge in oggetto viene ratificata la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989. Lo Stato si impegna a rispettare i diritti enunciati nella Convenzione, allegata al presente provvedimento, e a garantirli a ogni fanciullo senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla oro nascita o da ogni altra circostanza. Lo Stato adotta tutti i provvedimenti appropriati affinchè il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari. Inoltre, lo Stato si impegna ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere e vigila affinchè il funzionamento delle istituzioni, servizi e istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle Autorità competenti in particolare nell’ambito della sicurezza e della salute.

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