Legge 27 maggio 2015, n. 69

  • Emanante: Stato
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 124
  • Data fonte: 30/05/2015
Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio

Abstract:

 

Il provvedimento  in estrema sintesi prevede:

– la reintroduzione del reato di falso in bilancio come reato di pericolo, procedibile d’ufficio, salvo nell’ipotesi di società non soggetta al fallimento;
– l’inasprimento delle pene per le fattispecie di peculato (da 4 anni a 10 anni e 6 mesi), di corruzione propria (da 6 a 10 anni), di corruzione impropria (da 1 a 6 anni), di induzione indebita (da 6 anni a 10 anni e 6 mesi) e di corruzione in atti giudiziari (da 6 a 12 anni, con la possibilità di arrivare fino a 20 nei casi più gravi);
– l’attenuante del «ravvedimento operoso» per chi si adoperi efficacemente per evitare conseguenze ulteriori del delitto, assicurare le prove ed individuare i colpevoli, o per il sequestro delle somme trasferite;
– il condizionamento della possibilità di accedere ai riti alternativi alla circostanza della previa effettiva ed integrale del prezzo o del profitto del commesso reato contro la pubblica amministrazione;
– la licenziabilità del dipendente pubblico corrotto condannato ad una pena di almeno 2 anni di reclusione.

Si segnala  altresì,  la norma che, a completamento del sistema di prevenzione amministrativa del fenomeno della corruzione, prevede il dovere del P.M. di informare l’ANAC qualora proceda per reati contro la Pubblica Amministrazione.

La nuova disciplina inasprisce le pene per la partecipazione ad un’associazione mafiosa – punita con la reclusione da 10 a 15 anni – e per l’attività di organizzazione e direzione della stessa – punita con la reclusione tra i 12 ed i 18 anni.

Il provvedimento  in estrema sintesi prevede:

– la reintroduzione del reato di falso in bilancio come reato di pericolo, procedibile d’ufficio, salvo nell’ipotesi di società non soggetta al fallimento; – l’inasprimento delle pene per le fattispecie di peculato (da 4 anni a 10 anni e 6 mesi), di corruzione propria (da 6 a 10 anni), di corruzione impropria (da 1 a 6 anni), di induzione indebita (da 6 anni a 10 anni e 6 mesi) e di corruzione in atti giudiziari (da 6 a 12 anni, con la possibilità di arrivare fino a 20 nei casi più gravi); – l’attenuante del «ravvedimento operoso» per chi si adoperi efficacemente per evitare conseguenze ulteriori del delitto, assicurare le prove ed individuare i colpevoli, o per il sequestro delle somme trasferite; – il condizionamento della possibilità di accedere ai riti alternativi alla circostanza della previa effettiva ed integrale del prezzo o del profitto del commesso reato contro la pubblica amministrazione; – la licenziabilità del dipendente pubblico corrotto condannato ad una pena di almeno 2 anni di reclusione.

Si segnala  altresì,  la norma che, a completamento del sistema di prevenzione amministrativa del fenomeno della corruzione, prevede il dovere del P.M. di informare l’ANAC qualora proceda per reati contro la Pubblica Amministrazione.

La nuova disciplina inasprisce le pene per la partecipazione ad un’associazione mafiosa – punita con la reclusione da 10 a 15 anni – e per l’attività di organizzazione e direzione della stessa – punita con la reclusione tra i 12 ed i 18 anni.

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