Legge 3 luglio 1998, n. 210

  • Emanante: Stato
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 155
  • Data fonte: 06/07/1998
Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo.

Thesaurus: Formazione

Abstract:

La legge in oggetto trasferisce alle Università la competenza  ad  espletare le procedure per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori ordinari, nonche’ di professori associati e di ricercatori. Con regolamenti sono disciplinate le modalità di espletamento delle procedure in  conformita’  ai criteri contenuti nella presente legge.  Con  regolamenti  emanati  dalle universita’ sono stabilite le procedure per la copertura dei posti di cui  sopra mediante  trasferimento,  nonche’ per la mobilita’ nell’ambito della stessa sede dei professori e dei ricercatori. A decorrere dal 30 settembre 2013 gli articoli 1 e 2 della presente legge sono abrogati dall’art. 1, comma 22 della Legge 4 novembre 2005 che dispone sempre all’art. 1, comma 1, lett. a), che il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca bandisce, con proprio decreto, per settori scientifico-disciplinari, procedure finalizzate al conseguimento della idoneità scientifica nazionale, entro giugno di ciascun anno, distintamente per le fasce dei professori ordinari e dei professori associati, secondo i criteri e le procedure definite dalla stessa legge.

La legge in oggetto trasferisce alle Università la competenza  ad  espletare le procedure per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori ordinari, nonche’ di professori associati e di ricercatori. Con regolamenti sono disciplinate le modalità di espletamento delle procedure in  conformita’  ai criteri contenuti nella presente legge.  Con  regolamenti  emanati  dalle universita’ sono stabilite le procedure per la copertura dei posti di cui  sopra mediante  trasferimento,  nonche’ per la mobilita’ nell’ambito della stessa sede dei professori e dei ricercatori. A decorrere dal 30 settembre 2013 gli articoli 1 e 2 della presente legge sono abrogati dall’art. 1, comma 22 della Legge 4 novembre 2005 che dispone sempre all’art. 1, comma 1, lett. a), che il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca bandisce, con proprio decreto, per settori scientifico-disciplinari, procedure finalizzate al conseguimento della idoneità scientifica nazionale, entro giugno di ciascun anno, distintamente per le fasce dei professori ordinari e dei professori associati, secondo i criteri e le procedure definite dalla stessa legge.

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