- Emanante: Stato
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 155
- Data fonte: 06/07/1998
Thesaurus: Formazione
Abstract:
La legge in oggetto trasferisce alle Università la competenza ad espletare le procedure per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori ordinari, nonche’ di professori associati e di ricercatori. Con regolamenti sono disciplinate le modalità di espletamento delle procedure in conformita’ ai criteri contenuti nella presente legge. Con regolamenti emanati dalle universita’ sono stabilite le procedure per la copertura dei posti di cui sopra mediante trasferimento, nonche’ per la mobilita’ nell’ambito della stessa sede dei professori e dei ricercatori. A decorrere dal 30 settembre 2013 gli articoli 1 e 2 della presente legge sono abrogati dall’art. 1, comma 22 della Legge 4 novembre 2005 che dispone sempre all’art. 1, comma 1, lett. a), che il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca bandisce, con proprio decreto, per settori scientifico-disciplinari, procedure finalizzate al conseguimento della idoneità scientifica nazionale, entro giugno di ciascun anno, distintamente per le fasce dei professori ordinari e dei professori associati, secondo i criteri e le procedure definite dalla stessa legge.
La legge in oggetto trasferisce alle Università la competenza ad espletare le procedure per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori ordinari, nonche’ di professori associati e di ricercatori. Con regolamenti sono disciplinate le modalità di espletamento delle procedure in conformita’ ai criteri contenuti nella presente legge. Con regolamenti emanati dalle universita’ sono stabilite le procedure per la copertura dei posti di cui sopra mediante trasferimento, nonche’ per la mobilita’ nell’ambito della stessa sede dei professori e dei ricercatori. A decorrere dal 30 settembre 2013 gli articoli 1 e 2 della presente legge sono abrogati dall’art. 1, comma 22 della Legge 4 novembre 2005 che dispone sempre all’art. 1, comma 1, lett. a), che il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca bandisce, con proprio decreto, per settori scientifico-disciplinari, procedure finalizzate al conseguimento della idoneità scientifica nazionale, entro giugno di ciascun anno, distintamente per le fasce dei professori ordinari e dei professori associati, secondo i criteri e le procedure definite dalla stessa legge.