Legge 31 gennaio 1926, n. 100

  • Emanante: Vittorio Emanuele III Re d'Italia
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 25
  • Data fonte: 01/02/1926
Sulla facolta' del potere esecutivo di emanare norme giuridiche

Thesaurus: Pubblica amministrazione

Abstract:

Sono emanate con Reale decreto, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e udito il parere del Consiglio di Stato, le norme giuridiche necessarie per disciplinare: 1° l’esecuzione delle leggi; 2° l’uso delle facolta’ spettanti al potere esecutivo; 3° l’organizzazione ed il funzionamento delle Amministrazioni dello Stato, l’ordinamento del personale ad esse addetto, l’ordinamento degli Enti ed istituti pubblici, eccettuati i Comuni, le Provincie, le istituzioni pubbliche di beneficenza, le universita’ e gli istituti di istruzione superiore che hanno personalita’ giuridica, quand’anche si tratti di materie sino ad oggi regolate per legge.

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