Legge 9 gennaio 2004, n. 6

  • Emanante: Il Presidente della Repubblica
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 14
  • Data fonte: 19/01/2004
Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonchè relative norme di attuazione, di coordinamento e finali

Thesaurus: Professioni

Abstract:

La  presente legge ha la finalità di tutelare, le persone prive in tutto  o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente. A tale riguardo viene modificato il codice civile e nel Titolo XII del libro primo, è premesso il Capo I “Dell’amministrazione di sostegno”, e l’articolo 404 dispone che la persona, che per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi può essere assistita da un amministratore di sostegno nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha residenza o il domicilio.  Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell’amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo.

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