
- Emanante: Il Presidente della Repubblica
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 14
- Data fonte: 19/01/2004
Thesaurus: Professioni
Abstract:
La presente legge ha la finalità di tutelare, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente. A tale riguardo viene modificato il codice civile e nel Titolo XII del libro primo, è premesso il Capo I “Dell’amministrazione di sostegno”, e l’articolo 404 dispone che la persona, che per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi può essere assistita da un amministratore di sostegno nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha residenza o il domicilio. Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell’amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo.