Legge 8 marzo 2000, n. 53

  • Emanante: Governo
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 60
  • Data fonte: 13/03/2000
Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città

Thesaurus: Maternità, Congedo di paternità, Formazione

Abstract:

La presente legge promuove un equilibrio tra tempi di lavoro, di cura, di formazione e di relazione, mediante:
  1. l’istituzione dei congedi dei genitori e l’estensione del sostegno ai genitori di soggetti portatori di handicap;
  2. l’istituzione del congedo per la formazione continua e l’estensione dei congedi per la formazione;
  3. il coordinamento dei tempi di funzionamento delle città e la promozione dell’uso del tempo per fini di solidarietà sociale.