- Emanante: 2
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 124
- Data fonte: 30/05/1995
Abstract:
La legge di conversione apporta delle modifiche a tutti gli articoli del decreto citato: trasferimento di funzioni in materia di turismo e di spettacolo; funzioni della presidenza del consiglio dei ministri; riordino degli organi consultivi e degli enti del settore; gestione dei finanziamenti erogati dallo stato; trasferimento di personale e risorse alla presidenza del consiglio dei ministri. adeguamento della legislazione in materia alberghiera.
Art. 1
1. Il Decreto Legge 29 marzo 1995, n. 97, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 agosto 1993, n. 273, 2 ottobre 1993, n. 394, 4 dicembre 1993, n. 495, 2 febbraio 1994, n. 80, 31 marzo 1994, n. 219, 31 maggio 1994, n. 329, 30 luglio 1994, n. 477, 30 settembre 1994, n. 562, 30 novembre 1994, n. 661, e 31 gennaio 1995, n. 29.
Avvertenza:
Il Decreto Legge 29 marzo 1995, n. 97, e’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 77 del 1 aprile 1995.
A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400, (disciplina dell’attivita’ di governo e ordinamento delLa Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del Decreto Legge coordinato con la legge di conversione e’ pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 44. Detto testo sara’ ripubblicato, corredato delle relative note, nella Gazzetta Ufficiale del giorno 27 giugno 1995.
Art. 2
A) trasferire competenze e funzioni alle Regioni, fino all’entrata in vigore delle leggi-quadro riguardanti i singoli settori di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97;
B) disciplinare i criteri, gli organi e le procedure per l’esercizio, in concorso con le Regioni, delle competenze di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, nonche’ per l’esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento;
C) trasferire alle Regioni, anche con criteri perequativi, le risorse finanziarie nonche’ il personale connessi alle competenze trasferite.
2. Nell’emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, il governo si atterra’ ai seguenti principi e criteri direttivi:
A) attribuzione allo stato delle competenze relative a soggetti, attivita’, obiettivi e funzioni di prioritario interesse nazionale.
A tal fine sono riconosciuti come soggetti di prioritario interesse nazionale gli enti, associazioni o istituzioni pubbliche o private che svolgano attivita’ di rilevanza nazionale per dimensione, anche finanziaria, tradizione e bacino di utenza, nonche’ quelli che costituiscono anche di fatto il circuito di distribuzione di manifestazioni nazionali e internazionali;
B) omogeneita’ ed organicita’ delle funzioni trasferite alle Regioni;
C) ripartizione delle risorse finanziarie fra stato e Regioni nell’ambito del fondo unico per lo spettacolo (fus) e di eventuali fondi aggiuntivi sulla base di una intesa fra il governo e la conferenza permanente per i rapporti fra lo stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e graduale trasferimento, da iniziare entro il 31 dicembre 1996 e da completare entro il 31 dicembre 1997, delle risorse di competenza regionale, alle Regioni che abbiano provveduto a regolamentare l’esercizio delle funzioni loro assegnate ed abbiano individuato idonee risorse finanziarie;
D) il trasferimento del personale avra’ luogo secondo quanto disposto dall’articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97;
E) previsione di poteri sostitutivi in caso di inerzie delle amministrazioni regionali;
F) attribuzione alle province, ai comuni e agli altri enti locali territoriali delle funzioni di carattere esclusivamente locale;
G) previsione di una verifica triennale ed eventuale modifica del riconoscimento di cui alla lettera a);
H) previsione che, in sede di prima ripartizione dei fondi alle Regioni di cui alla lettera c), il trasferimento avverra’ tenendo conto dell’attivita’ storicamente svolta.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il governo, sentite le Regioni, trasmette alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, per il parere da parte delle commissioni parlamentari competenti.
Le commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
La presente legge, munita del sigillo dello stato, sara’inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.