- Emanante: 2
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 44
- Data fonte: 23/02/1999
Abstract:
la presente legge autorizza la ratifica e da’ esecuzione alla convenzione di vilnius del 4/4/1996 tra la repubblica italiana e quella della lituania, al fine di evitare doppie imposizione e per prevenire evasioni fiscali.
Art. 1
1 .
Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare la convenzione tra il governo della Repubblica Italiana ed il governo della Repubblica di lituania per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con protocollo aggiuntivo, fatta a vilnius il 4 aprile 1996.
Art. 2
1 .
Piena ed intera esecuzione e’ data alla convenzione di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita’ a quanto disposto dall’articolo 32 della convenzione stessa.
Art. 3
1 .
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello stato, sara’ inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.