- Emanante: Ministero Infrastrutture e Trasporti
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 139
- Data fonte: 18/06/2003
Thesaurus: Professioni
Abstract:
Il presente decreto stabilisce che, ai sensi dell’art. 240, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in caso di temporanea assenza od impedimento del responsabile tecnico delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore, il responsabile stesso può essere sostituito, per un periodo non superiore a trenta giorni l’anno, da:
a) persona che abbia superato il corso di formazione di cui all’art. 240, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992; ovvero
b) persona dipendente dal titolare dell’autorizzazione provinciale all’esercizio dell’attività di revisione che sia in possesso, da almeno tre anni, di una delle seguenti qualifiche professionali:
i) operaio specializzato (contratto metalmeccanici imprese artigiane);
ii) operaio specializzato provetto (contratto terzo livello commercio).