- Emanante: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 37
- Data fonte: 15/02/1999
Thesaurus: Professioni
Abstract:
Il regolamento definisce i criteri e le procedure per il riconoscimento degli Istituti i quali, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, intendono richiedere il riconoscimento per l’istituzione e l’attivazione di corsi di specializzazione in psicoterapia di durata almeno quadriennale. Per i fini di cui all’articolo 3, della legge n. 56/1989, i corsi attivati presso gli istituti hanno lo scopo di impartire agli allievi una formazione professionale idonea all’esercizio dell’attività psicoterapeutica, individuale e di gruppo, secondo un indirizzo metodologico e teorico-culturale riconosciuto in ambito scientifico nazionale e internazionale. I corsi di cui all’articolo 7 (Finalità dei corsi e criteri di ammissione) del Regolamento hanno durata almeno quadriennale