MIUR – Decreto Ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509

  • Emanante: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 37
  • Data fonte: 15/02/1999
Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127

Thesaurus: Professioni

Abstract:

Il regolamento definisce i criteri e le procedure per il riconoscimento degli Istituti i quali, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, intendono richiedere il riconoscimento per l’istituzione e l’attivazione di corsi di specializzazione in psicoterapia di durata almeno quadriennale. Per i fini di cui all’articolo 3, della legge n. 56/1989, i corsi attivati presso gli istituti hanno lo scopo di impartire agli allievi una formazione professionale idonea all’esercizio dell’attività psicoterapeutica, individuale e di gruppo, secondo un indirizzo metodologico e teorico-culturale riconosciuto in ambito scientifico nazionale e internazionale. I corsi di cui all’articolo 7 (Finalità dei corsi e criteri di ammissione) del Regolamento hanno durata almeno quadriennale

Consulta la versione integrale