MLPS – Circolare 9 Giugno 1986, n. 18

  • Emanante: Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Data fonte: 10/12/2002
Presentazione domande di contributo f.s.e. per l'anno 1987.

Thesaurus: Contratto di apprendistato

Lettera circolare del 9 giugno 1986 oggetto: presentazione domande di contributo F.S.E. Per l’anno 1987.

Con la decisione del 30 aprile u.s. In via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle comunita’ europee, la commissione CEE ha varato nuovi orientamenti di gestione del Fondo Sociale Europeo a valere per gli esercizi 19871989. Poiche’ tali orientamenti vanno comunque tenuti presenti nella predisposizione delle domande di contributo F.S.E.. Per le azioni da realizzare nel prossimo anno 1987, si ritiene opportuno trasmettere, in allegato, il testo degli stessi acquisito in via informale dallo scrivente (all.1). Unitamente ai nuovi orientamenti, si invia anche un documento (all.2) col quale si vuol fornire a tutti gli operatori un contributo utile a chiarere i vari punti di tali orientamenti sulla base dell’esperienza acquisita in passato nonche’ delle precisazioni raccolte al riguardo presso i servizi comunitari. Si ribadiscono qui appresso alcuni punti ritenuti essenziali per un valido inoltro delle domande di contributo in argomento:

  • Le domande, in quattro esemplari, devono pervenire a questo Ministero (dir.gen. O.a.l.p. Div. Ii via castelfidardo n. 43 Roma) entro il 15 settembre 1986 onde consentirne il successivo inoltro ai servizi comunitari nei termini di cui al regolamento 2950/83;
  • Entro il 15 settembre 1986 onde consentirne il successivo inoltro ai servizi comunitari nei termini di cui al regolamento 2950/83; orientamenti in virtu’ del quale viene determinata la priorita’ dell’azione. Occorre inoltrare le domande separate (corrispondentemente a ciascuna linea di bilancio F.S.E.) per i giovani al di sotto dei 25 anni di eta’ e per persone di eta’ superiore nonche’ distintamente per operazioni da realizzarsi nel Mezzogiorno o nelle altre Regioni d’Italia. Qualora l’azione prescelta sia tra quelle previste alla sezione 4 degli orientamenti di gestione e riguardi giovani e adulti, vanno presentate domande separate, avendo cura di farne menzione allo stesso punto 8.1 del formulario di ciascuna dele due domande al fine di una valutazione completa dell’iniziativa programmata. Parimenti, nel caso di proseguimento di azione iniziata l’anno precedente e gia’ beneficiaria del contributo F.S.E. E’ opportuno indicarne gli estremi di accoglimento;
  • Per i giovani al di sotto dei 25 anni di eta’ e per persone di eta’ superiore nonche’ distintamente per operazioni da realizzarsi nel Mezzogiorno o nelle altre Regioni d’Italia. Qualora l’azione prescelta sia tra quelle previste alla sezione 4 degli orientamenti di gestione e riguardi giovani e adulti, vanno presentate domande separate, avendo cura di farne menzione allo stesso punto 8.1 del formulario di ciascuna dele due domande al fine di una valutazione completa dell’iniziativa programmata. Parimenti, nel caso di proseguimento di azione iniziata l’anno precedente e gia’ beneficiaria del contributo F.SE. E’ opportuno indicarne gli estremi di accoglimento; nella misura massima del 50% della spesa prevista, maggiorata del 10% (raggiungendo cosi’ il 55% della spesa prevista) per gli interventi a favore delle azioni realizzate nelle Regioni del Mezzogiorno. Ai fini della individuazione delle zone AR, R ed N la localizzazione dell’azione va riferita alla destinazione lavorativa delle persone coinvolte nella formazione, ancorche’ essa si svolga in sedi diverse. Solo nel caso in cui non sia possibile determinare tale destinazione lavorativa, occorre riferirsi al luogo ove viene realizzata l’attivita’ formativa. Cio’ rende possibile in ogni caso di individuare agevolmente la Regione competente per tutti gli adempimenti previsti dalla Legge 845/78;
  • Per gli interventi a favore delle azioni realizzate nelle Regioni del Mezzogiorno. Ai fini della individuazione delle zione AR, R ed N la localizzazione dell’azione va riferita alla destinazione lavorativa delle persone coinvolte nella formazione, ancorche’ essa si svolga in sedi diverse. Solo nel caso in cui non sia possibile determinare tale destinazione lavorativa, occorre riferirsi al luogo ove viene realizzata l’attivita’ formativa. Cio’ rende possibile in ogni caso di individuare agevolmente la Regione competente per tutti gli adempimenti previsti dalla Legge 845/78; scopi di lucro (azienda), a carico di questa deve essere posto almeno il 20% della spesa prevista, riducendosi cosi’ il concorso finanziario del F.S.E. (40% per il centronord e 44% per il Mezzogiorno) e dei poteri pubblici (40% per il centro nord e 36% per il Mezzogiorno). Tale circostanza ricorre anche nel caso di domande presentate da enti pubblici o privati senza scopi di lucro per la realizzazione di azioni formative dirette a lavoratori di aziende private che, pertanto, risultano le effettive beneficiarie della provvidenza comunitaria.
  • A carico di questa deve essere posto almeno il 20% della spesa prevista, riducendosi cosi’ il concorso finanziario del F.S.E. (40% per il centronord e 44% per il Mezzogiorno) e dei poteri pubblici (40% per il centro nord e 36% per il Mezzogiorno). Tale circostanza ricorre anche nel caso di domande presentate da enti pubblici o privati senza scopi di lucro per la realizzazione di azioni formative dirette a lavoratori di aziende private che, pertanto, risultano le effettive beneficiarie della provvidenza comunitaria. Ricondursi a singoli progetti per ciascuna Regione interessata, utilizzando all’uopo il previsto formulario di domanda debitamente sottoscritto dalla Regione medesima. Lo scrivente si riserva di valutare l’opportunita’ di realizzare poi, d’intesa con l’operatore, i raggruppamenti delle richieste di contributo riferite allo stesso tipo d’azione. Nel ricordare che le societa’ controllate dagli enti pubblici economici accedono al F.S.E. Per il tramite del proprio ente di gestione, si precisa che ove le domande avanzate da tali enti pubblici ricomprendessero piu’ iniziative aziendali, queste dovranno essere individuabili con le modalita’ previste dalla Circolare Ministeriale n. 5188/7 del 23 luglio 1985, punto 4. Nel ribadire con chiarezza che la competenza regionale normata dalla Legge quadro n. 845/78 non prevede eccezione alcuna, questo Ministero, per quel che riguarda l’inoltro delle domande di contributo al F.S.E., intende valutare il metodo tecnicamente piu’ idoneo a massimizzare le providenze ottenibili da detto fondo a favore dei progetti autorizzati dalle Regioni;
  • E dei poteri pubblici (40% per il centro nord e 36% per il Mezzogiorno). Tale circostanza ricorre anche nel caso di domande presentate da enti pubblici o privati senza scopi di lucro per la realizzazione di azioni formative dirette a lavoratori di aziende private che, pertanto, risultano le effettive beneficiarie della provvidenza comunitaria. Ricondursi a singoli progetti per ciascuna Regione interessata, utilizzando all’uopo il previsto formulario di domanda debitamente sottoscritto dalla Regione medesima. Lo scrivente si riserva di valutare l’opportunita’ di realizzare poi, d’intesa con l’operatore, i raggruppamenti delle richieste di contributo riferite allo stesso tipo d’azione. Nel ricordare che le societa’ controllate dagli enti pubblici economici accedono al F.S.E. Per il tramite del proprio ente di gestione, si precisa che ove le domande avanzate da tali enti pubblici ricomprendessero piu’ iniziative aziendali, queste dovranno essere individuabili con le modalita’ previste dalla Circolare Ministeriale n. 5188/7 del 23 luglio 1985, punto 4. Nel ribadire con chiarezza che la competenza regionale normata dalla Legge quadro n. 845/78 non prevede eccezione alcuna, questo Ministero, per quel che riguarda l’inoltro delle domande di contributo al F.S.E., intende valutare il metodo tecnicamente piu’ idoneo a massimizzare le providenze ottenibili da detto fondo a favore dei progetti autorizzati dalle Regioni; salariale straordinaria (C.I.G.S.) devono esporre, quale intervento dei poteri pubblici nazionali, importi corrisposti dall’inps, significando che il contributo del F.S.E. Tornera’, ovviamente, a parziale sollievo della stessa C.I.G.S.. Per l’operatore avente scopi di lucro (azienda interessata) titolare della domanda di contributo, la percentuale a suo carico e’ ridotta al 10% delle spese totali previste e, comunque, non potra’ superare il 20% delle spese di formazione, ricorrendo, se del caso in sede di rendicontazione, ad una parziale riduzione della parte di contributo F.S.E. Destinata a sollievo della predetta C.I.G.S.
  • . Tale circostanza ricorre anche nel caso di domande presentate da enti pubblici o privati senza scopi di lucro per la realizzazione di azioni formative dirette a lavoratori di aziende private che, pertanto, risultano le effettive beneficiarie della provvidenza comunitaria. Ricondursi a singoli progetti per ciascuna Regione interessata, utilizzando all’uopo il previsto formulario di domanda debitamente sottoscritto dalla Regione medesima. Lo scrivente si riserva di valutare l’opportunita’ di realizzare poi, d’intesa con l’operatore, i raggruppamenti delle richieste di contributo riferite allo stesso tipo d’azione. Nel ricordare che le societa’ controllate dagli enti pubblici economici accedono al F.S.E. Per il tramite del proprio ente di gestione, si precisa che ove le domande avanzate da tali enti pubblici ricomprendessero piu’ iniziative aziendali, queste dovranno essere individuabili con le modalita’ previste dalla Circolare Ministeriale n. 5188/7 del 23 luglio 1985, punto 4. Nel ribadire con chiarezza che la competenza regionale normata dalla Legge quadro n. 845/78 non prevede eccezione alcuna, questo Ministero, per quel che riguarda l’inoltro delle domande di contributo al F.S.E., intende valutare il metodo tecnicamente piu’ idoneo a massimizzare le providenze ottenibili da detto fondo a favore dei progetti autorizzati dalle Regioni; salariale straordinaria (C.I.G.S.) devono esporre, quale intervento dei poteri pubblici nazionali, importi corrisposti dall’inps, significando che il contributo del F.S.E. Tornera’, ovviamente, a parziale sollievo della stessa C.I.G.S.. Per l’operatore avente scopi di lucro (azienda interessata) titolare della domanda di contributo, la percentuale a suo carico e’ ridotta al 10% delle spese totali previste e, comunque, non potra’ superare il 20% delle spese di formazione, ricorrendo, se del caso in sede di rendicontazione, ad una parziale riduzione della parte di contributo F.S.E. Destinata a sollievo della predetta C.I.G.S. (aiuti all’assunzione), questi sono stati estesi anche alle attivita’ autonome, salvo le libere professioni, a seguito del regolamento (CE) n. 3824/85 adottato dal consiglio in data 20 dicembre 1985 e che, ad ogni buon fine, si allega in fotocopia (all.3). L’ammontare di tale aiuto a valere per il 1987 sara’ individuato quanto prima con apposita decisione della commissione CEE. Nel frattempo potranno essere considerati, in via provvisoria e con riserva di adeguamento ai nuovi futuri ammontare, gli importi utilizzati per il corrente anno: lire 47.800 per il centronord e lire 52.580 per il Mezzogiorno ;
  • Devono esporre, quale intervento dei poteri pubblici nazionali, importi corrisposti dall’inps, significando che il contributo del F.S.E. Tornera’, ovviamente, a parziale sollievo della stessa C.I.G.S.. Per l’operatore avente scopi di lucro (azienda interessata) titolare della domanda di contributo, la percentuale a suo carico e’ ridotta al 10% delle spese totali previste e, comunque, non potra’ superare il 20% delle spese di formazione, ricorrendo, se del caso in sede di rendicontazione, ad una parziale riduzione della parte di contributo F.S.E. Destinata a sollievo della predetta C.I.G.S. (aiuti all’assunzione), questi sono stati estesi anche alle attivita’ autonome, salvo le libere professioni, a seguito del regolamento (CE) n. 3824/85 adottato dal consiglio in data 20 dicembre 1985 e che, ad ogni buon fine, si allega in fotocopia (all.3). L’ammontare di tale aiuto a valere per il 1987 sara’ individuato quanto prima con apposita decisione della commissione CEE. Nel frattempo potranno essere considerati, in via provvisoria e con riserva di adeguamento ai nuovi futuri ammontare, gli importi utilizzati per il corrente anno: lire 47.800 per il centronord e lire 52.580 per il Mezzogiorno; (art.3 par.2 decisione 83/156), nel ricordare che anche per tali azioni dovra’ essere utilizzato lo stesso formulario previsto per le azioni ordinarie, per una conveniente ed opportuna compilazione del relativo punto 8.2 potranno tenersi presenti gli elementi richiesti dalla CEE per la valutazione finale di tali azioni specifiche resi noti con la Circolare Ministeriale n. 8863/3 del 6 dicembre 1985 inviata a tutti gli enti in indirizzo;
  • Titolare della domanda di contributo, la percentuale a suo carico e’ ridotta al 10% delle spese totali previste e, comunque, non potra’ superare il 20% delle spese di formazione, ricorrendo, se del caso in sede di rendicontazione, ad una parziale riduzione della parte di contributo F.S.E. Destinata a sollievo della predetta C.I.G.S. (aiuti all’assunzione), questi sono stati estesi anche alle attivita’ autonome, salvo le libere professioni, a seguito del regolamento (CE) n. 3824/85 adottato dal consiglio in data 20 dicembre 1985 e che, ad ogni buon fine, si allega in fotocopia (all.3). L’ammontare di tale aiuto a valere per il 1987 sara’ individuato quanto prima con apposita decisione della commissione CEE. Nel frattempo potranno essere considerati, in via provvisoria e con riserva di adeguamento ai nuovi futuri ammontare, gli importi utilizzati per il corrente anno: lire 47.800 per il centronord e lire 52.580 per il Mezzogiorno; (art.3 par.2 decisione 83/156), nel ricordare che anche per tali azioni dovra’ essere utilizzato lo stesso formulario previsto per le azioni ordinarie, per una conveniente ed opportuna compilazione del relativo punto 8.2 potranno tenersi presenti gli elementi richiesti dalla CEE per la valutazione finale di tali azioni specifiche resi noti con la Circolare Ministeriale n. 8863/3 del 6 dicembre 1985 inviata a tutti gli enti in indirizzo; raggruppamenti Ministeriali vanno recapitate allo scrivente in tre esemplari e non due come per il passato, per i raggruppamenti regionali le scadenze fissate con la circoolare Ministeriale n. 5188/7 del 23 luglio 1985, punto 7, sono dettate esclusivamente dall’opportunita’ di porre le relative domande di contributo nelle migliori condizioni per l’approvazione da parte dei servizi del F.S.E., i quali chiedono che l’elenco dei beneficiari allegato alle domande venga sostanzialmente confermato prima della conclusione dell’istruttoria delle domande medesime normalmente prevista per la fine di gennaio. Va ricordato anche che la stessa esigenza si presenta per questo Ministero ed il Ministero del Tesoro al fine di consentire loro di emanare i provvedimenti di concessione del contributo a carico del fondo di rotazione ex art.25 Legge n. 845/78 a favore delle domande che risulteranno approvate dal Fondo Sociale Europeo;
  • , questi sono stati estesi anche alle attivita’ autonome, salvo le libere professioni, a seguito del regolamento (CE) n. 3824/85 adottato dal consiglio in data 20 dicembre 1985 e che, ad ogni buon fine, si allega in fotocopia (all.3). L’ammontare di tale aiuto a valere per il 1987 sara’ individuato quanto prima con apposita decisione della commissione CEE. Nel frattempo potranno essere considerati, in via provvisoria e con riserva di adeguamento ai nuovi futuri ammontare, gli importi utilizzati per il corrente anno: lire 47.800 per il centronord e lire 52.580 per il Mezzogiorno; (art.3 par.2 decisione 83/156), nel ricordare che anche per tali azioni dovra’ essere utilizzato lo stesso formulario previsto per le azioni ordinarie, per una conveniente ed opportuna compilazione del relativo punto 8.2 potranno tenersi presenti gli elementi richiesti dalla CEE per la valutazione finale di tali azioni specifiche resi noti con la Circolare Ministeriale n. 8863/3 del 6 dicembre 1985 inviata a tutti gli enti in indirizzo; raggruppamenti Ministeriali vanno recapitate allo scrivente in tre esemplari e non due come per il passato, per i raggruppamenti regionali le scadenze fissate con la circoolare Ministeriale n. 5188/7 del 23 luglio 1985, punto 7, sono dettate esclusivamente dall’opportunita’ di porre le relative domande di contributo nelle migliori condizioni per l’approvazione da parte dei servizi del F.S.E., i quali chiedono che l’elenco dei beneficiari allegato alle domande venga sostanzialmente confermato prima della conclusione dell’istruttoria delle domande medesime normalmente prevista per la fine di gennaio. Va ricordato anche che la stessa esigenza si presenta per questo Ministero ed il Ministero del Tesoro al fine di consentire loro di emanare i provvedimenti di concessione del contributo a carico del fondo di rotazione ex art.25 Legge n. 845/78 a favore delle domande che risulteranno approvate dal Fondo Sociale Europeo; rotazione dettato con la circolare del 23 luglio 1985, l’ordine delle priorita’ per il 1987 e’ il seguente:
  • Iniziative classificate ai punti 2.2, 3.2, 4.3, 4.4, 4.6 e 5 degli stessi orientamenti di gestione citati.
  • Utilizzazione formulario di richiesta contributo

    L’istruttoria delle domande di contributo F.S.E per l’anno 1986 ha fatto registrare, per le istanze Italiane, una percentuale piuttosto elevata, sia pure relativamente agli altri paesi comunitari, di domande classificate non ricevibili o non ammissibili. Al fine di ovviare, in qualche maniera, per l’avvenire, a tale inconveniente si e’ ritenuto di predisporre una guida all’utilizzazione del formulario di domanda che tiene conto non solo della normativa comunitaria al riguardo ma anche dei chiarimenti forniti dai servizi del F.S.E. In occasione dell’esame delle domande degli anni passati. Nell’allegare tale guida (all.4) si raccomanda il rispetto piu’ scrupoloso della data del 15 settembre piu’ sopra indicata, quale termine ultimo per la presentazione a questa amministrazione delle domande di contributo per il 1987. Cio’ al fine di consentire da parte dello scrivente un attento e responsabile esame delle domande medesime prima del loro inoltro a bruxelles. Le istruzioni fornite con la piu’ volte ricordata Circolare Ministeriale n. 5188/7 del 23 luglio 1985, laddove non modificate dalla presente circolare, restano tuttora valide purche’ compatibili con quest’ultima.

    Allegato 2

    Applicazione dei nuovi orientamenti di gestione del F.S.E. (19871989) non si tratta di procedere ad un’interpretazione degli orientamenti approvati dalla commissione per il periodo 19871989 ma si vuole semplicemente chiarire alcuni punti del testo degli orientamenti evitando cosi’ il piu’ possibile il persistere di interpretazioni divergenti. L’obiettivo stesso degli orientamenti e’ di far si che il F.S.E. Sia uno strumento operante in modo selettivo e l’azione della commissione tende a considerare prioritario un numeoro piu’ limitato di azioni, al fine di contenere il piu’ possibile l’applicazione della riduzione lineare. Con una rigida applicazione degli orientamenti, la commissione intende evidenziare l’aspetto qualificante (“professionalizzante”) delle azioni conferendo particolare importanza ad una descrizione chiara e precisa delle azioni ed alla loro conformita’ agli orientamenti medesimi.

    Generalita’

    Punto 1.3: disoccupazione di lunga durata

    I servizi del F.S.E. Non ritengono indispensabile che un disoccupato di lunga durata debba essere registrato come tale. Bisogna fornire la prova che una persona e’ senza lavoro da oltre 12 mesi e che ha cercato lavoro durante tale periodo. Cio’ non e’ il caso per le persone che abbiano continuato gli studi, in una universita’ ad esempio. Lo stato di disoccupazione, da rilevarsi al momento dell’inizio delle operazioni formative, dovra’ risultare da attestato in tal senso rilasciato dall’ufficio di collocamento presso il quale il lavoratore risulta iscritto ovvero dal libretto di lavoro dello stesso lavoratore dal quale non si evincano periodi lavorativi negli ultimi dodici mesi.

    1.4.2: limitazione del concetto di formazione

    Nella durata minima di 200 ore richiesta in questo punto e’ compresa la formazione pratica (fuori aula), ma sono esclusi i tirocini di semplice “esperienza professionale” (in altri termini, occorre riscontrare la perdurante assistenza del docente nei confronti dell’allievo).

    1.4.3: nuove tecnologie

    Per quanto concerne questo punto, deve farsi riferimento ad una formazione alle tecnologie moderne allo scopo di ampliare la formazione professionale di tipo tradizionale, aumentare la percezione, la capacita’ e il potenziale del beneficiario verso nuove forme di qualifica. In tale contesto, non e’ necessario che le nuove tecnologie in questione siano collegate intrinsecamente alla formazione impartita. Non deve esserci una correlazione necessaria e indissociabile tra la formazione ricevuta e la parte relativa alle nuove tecnologie. Tuttavia, i servizi della commissione fanno osservare che il fenomeno tecnologico e’ di tale importanza che una sua integrazione a qualsiasi piano di formazione costituisce un vantaggio e condiziona pertanto un finanziamento da parte del F.S.E.. Rientra in questo quadro l’attivita’, ad esempio, di preparazione di base all’informatica, svolta mediante addestramento sui computer. Punto 1.5: istruzione teorica facente parte dell’apprendistato le azioni realizzate nell’ambito dei contratti di apprendistato sono peioritarie per quanto riguarda la sola parte teorica (in aula), unicamente nelle Regioni di assoluta priorita’. Nelle altre Regioni analogamente viene concessa la priorita’ quando i beneficiari siano minorati o familiari di lavoratori migrati in tali casi le domande devono essere presentate secondo i tipi di azioni di cui trattasi ancora una volta esclusivamente per la parte teorica, sotto i punti 2.2 o 4.8.

    Punto 1.7: riduzione e trattamento preferenziale

    Saranno privilegiate le azioni riconducibili a programmi integrati (come i p.i.m.) e le azioni di formazione relative all’applicazione delle nuove tecnologie oggetto dei programmi comunitari di ricerca e sviluppo. A tale proposito si allega l’elenco dei settori tecnologici interessati fornito dai servizi comunitari. Il nesso tra il contenuto delle azioni di formazione presentate e lo svolgimento dei programmi di ricerca e di sviluppo interessati sara’ valutato in base all’esperienza tecnica dei servizi della commissione.

    Punto 2 degli orientamenti (azioni per i giovani)

    Punto 2.1 (giovani di eta’ inferiore ai 18 anni)

    Nella determinazione del limite superiore di 18 anni si deve considerare il giorno di inizio della formazione. Se un’azione si articola a cavallo di 2 anni, la valutazione per quanto riguarda l’osservanza dei requisiti di priorita’ vertera’ su tutta l’azione. La durata di 800 ore costituisce un limite minimo. Se questa durata e’ piu’ lunga (ad esempio 1.200 ore), la parte delicata da un’esperienza professionale presa in considerazione per il finanziamento non potra’ comunque superare le 400 ore. Questa parte di esperienza professionale deve svoltgersi in linea di massima nell’impresa, ossia a contatto con la vita professionale. I servizi della commissione non escludono comunque la possibilita’, in casi limitati, di assimilare ad un’impresa quegli organismi in cui i giovani si trovano effettivamente in una situazione di lavoro. La pratica di apprendistato non e’ prioritaria.

    Punto 2.2 (qualificazione insufficienti o non idonee)

    La categoria cui si riferisce questa voce puo’ essere cosi’ descritta: si tratta i giovani (senza limite inferiore di eta’) le cui conoscenze professionali si rivelano, all’esperienza, insufficienti o inidonee, che sono disoccupati o minacciati di disoccupazione a causa dell’insufficienza o dell’ineguatezza delle loro conoscenze professionali, a prescindere dal fatto che abbiano gia’ svolto un’attivita’ lavorativa o meno. Bisognera’ attentamente evitare le sovrapposizioni inutili tra questo punto e quello precedente riservato alle persone di meno di 18 anni. Quanto alle formazioni per professioni che esigono l’impiego delle nuove tecnologie (in Regioni diverse da quelle di alloluta priorita’), potranno essere prese in considerazione solo le formazioni che preparino a mestieri che esigono un impiego rilevante, ancorche’ non esclusivo di nuove tecnologie. Cio’ dovra’ risultare con evidenza dai contenuti didattici illustrati nel punto 8.1 del formulario di domanda.

    Punto 2.3 (aiuti all’assunzione)

    Tali aiti riguardano nelle Regioni(r) posti di lavoro “economici” o “produttivi”. Detto questo, se gli aiuti in questione sono finalizzati alla creazione di posti di lavoro a tempo indeterminato che siano effettivamente supplementari (aggiuntivi) rispetto alla situazione esistente, essi possono essere concessi sia alle imprese pubbliche sia a quelle private. I posti di lavoro creati per rispondere a esigenze di utilita’ collettiva possono formare oggetto di finanziamento del fondo solo nelle Regioni di assoluta priorita’. Gli aiuti in questione sono stati estesi alle attivita’ indipendenti, escluse le libere professioni, con regolamento (CEE) n. 3824/85 del consiglio del 20 dicembre 1985, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle comunita’ europee n. 370/25 del 31 dicembre 1985.

    Punto 2.4(iniziative locali)

    Trattasi del punto 4.6 dei precedenti orientamenti di gestione che viene ora riproposto specificatamente per i giovani al di sotto dei 25 anni di eta’. Tale punto e’ consacrato alle iniziative locali per lo sviluppo dell’occupazione. Sono considerate prioritarie le azioni: ^&che sono il frutto di iniziative prese dagli stessi interessati per creare il proprio posto di lavoro, in forma di imprese singole o cooperative;& & nelle quali gli enti promotori esplicano una funzione di inquadramento, coordinamento e valorizzazione delle azioni di formazione e di controllo;& & che mettono particolarmente in evidenza la valorizzazione delle risorse locali in termini di sviluppo occupazionale.&^ la provvidenza prevista nel caso di assunzione e’ estesa al caso di avvio di attivita’ indipendenti.

    Punto 3 degli orientamenti (adulti)

    Punto 3.1

    Quanto alle “fasi di motivazione e orientamento” queste non possono esaurirsi nella consueta azione di selezione che viene fatta prima dell’inizion delle attivita’ ma devono accompagnare gli allievi durante lo svolgimento dei corsi. Tali fasi non sono prese in considerazione per il calcolo delle 200 ore minime di formazione professionale, durata che condiziona il carattere prioritario delle azioni. Allo stesso modo, non viene considerato nel computo delle 200 ore una semplice “esperienza di lavoro” che non sia una formazione pratica e strutturata. Rispetto al vecchio punto 3.1 si esige in piu’ l’esistenza di “reali prospettive di impiego” sul cui significato si richiamano le considerazioni fatte a pag.3 sul punto 8.1 della guida per l’utilizzazione del formulario di domanda.

    Punto 3.2 (personale delle pmi)

    Nel caso di raggruppamenti regionali o Ministeriali il finanziamento delle azioni di qualificazione per l’introduzione delle nuove tecnologie o delle nuove tecniche di gestione presuppone l’acquisizione dell’elenco delle imprese interessate, avendo cura di indicare per ciascuna impresa (o per gruppi di imprese) le nuove tecnologie o tecniche di che trattasi. Tale punto privilegia solamente gli adulti con esclusione tassativa di ipotesi riguardanti i giovani.

    Punto 3.3

    La provvidenza e’ prevista anche per le attivita’ indipendenti escluse le libere professioni ai sensi del regolamento (CEE) n. 3824/85.

    Punto 3.4

    Trattasi del corrispondente punto 2.4 (giovani) limitato tuttavia alle Regioni prioritarie indicate nella lista allegata ai nuovi orientamenti di gestione.

    Punto 4 degli orientamenti (azioni non soggette a condizioni relative all’eta’)

    Punto 4.1 (programma integrato)

    Vengono presi in considerazione come “integrati” soltanto i programmi che sono stati approvati dalla commissione come tali. Viene, pertanto, concessa la priorita’ soltanto alle azioni che fanno parte di tali programmi, sempreche’, ovviamente, tali azioni rispondano ai criteri definiti al punto 1 generalita’ degli orientamenti.

    Punto 4.2 (azioni in Comune tra due o piu’ Stati membri)

    Nel contesto della descrizione dell’azione al punto 8 del formulario di domanda, vanno descritte le caratteristiche del rapporto instaurato tra gli organismi interessati ed indicati, in particolare, gli estremi della corrispondente domanda presentata dall’altro Stato membro.

    Punto 4.3 (ristrutturazione aziendale)

    In sede di riformulazione di tale punto si parla espressamente di imprese industriali per l’individuazione delle quali occorre riferirsi all’unita’ tecnica locale, caratterizzata dal tipo di produzione e dai connessi profili professionali. E’ stato, poi, posto l’accento sugli aspetti numerico e temporale della ristrutturazione distinguendo l’ipotesi da realizzare nelle Regioni prioritarie da quella riferita alle altre Regioni; nel primo caso si esige che nel fenomeno di ristrutturazione, risulti coinvolto almeno a 15% del personale dell’impresa (secondo la definizione suindicata) all’interno di un periodo di due anni, nel secondo caso la ristrutturazione deve investire almeno il 25% delle persone impiegate sempre nello stesso spazio di due anni, oltre a ricadere in zone con un indice di disoccupazione particolarmente elevato o nelle quali i pubblici poteri abbiano adottato misure eccezionali per promuovere la formazione professionale o la creazione di nuovi posti di lavoro.

    Punto 4.4 (riferito ai programmi comunitari di ricerca e sviluppo)

    Le ipotesi che si fanno ricadere in tale punto devono risultare strettamente connesse con l’applicazione di nuove tecnologie oggetto dei programmi comunitari di ricerca e sviluppo ricavabili dal documento allegato, ed al momento considerabili.

    Punto 4.5 (riorganizzazione o ripartizione del lavoro)

    Trattasi di aiuti all’assunzione in posti di lavoro supplementari che scaturiscono da un piano di riorganizzazione o ripartizione del lavoro concordato tra le parti sociali. Tale piano va opportunatamente documentato e descritto mella sua articolazione e negli effetti numerici e temporali derivanti.

    Punto 4.6 (donne in professioni nelle quali sono sottorappresentate)

    E’ necessario conoscere non tanto il settore interessato dalle misure di formazione o di assunzione destinate alle donne, ma soprattutto le mansioni che sono previste. In tale contesto sono prioritarie solo le azioni specificamente destinate ad aumentare la partecipazione delle donne a mestieri tradizionalmente riservati agli uomini. La formulazione di tale punto previsto per le donne ricomprende anche le attivita’ indipendenti, salvo le libere professioni.

    Punto 4.7 (azioni a favore dei lavoratori migranti)

    Tale punto ricalca, grosso modo, il testo del corrispondente punto 4.8 dei precedenti orientamenti. E’ stata introdotta una limitazione per le ipotesi di formazione professionale rivolta ad adulti (punto 4.7.1) che possono essere considerati solamente nei tre anni successivi all’immigrazione. Va ricordato che la formazione linguistica, intesa a facilitare l’integrazione del lavoratore nel paese ospite, non viene computata per il raggiungimento delle 200 ore minime da dedicare alla formazione professionale propriamente detta.

    Punto 4.8 (minorati)

    Questa voce riguarda tanto le azioni di formazione professionale quanto gli aiuti all’assunzione. Rispetto al corrispondente punto 4.9 dei precedenti orientamenti la nuova formulazione delle ipotesi rivolte ai minorati appare limitativa, risultando esclusi gli interventi di sostanziale adattamento dei posti di lavoro.

    Punto 4.9 (formatori, esperti in orientamento e collocamento, agenti di sviluppo)

    Il punto non presenta alcuna innovazione rispetto ai precedenti orientamenti che lo catalogavano al punto 4.10.

    Punto 5 (azioni specifiche di innovazione)

    Come le azioni generali, anche tali azioni specifiche sono soggette alle condizioni generali di priorita’ che figurano al punto 1 degli orientamenti. Negli anni 1984, 1985 e 1986 la situazione di bilancio ha consentito di approvare tutte le richieste ammissibili, prioritarie e non. Permanendo tale situazione, puo’ pensarsi che l’unico criterio di ammissibilita’ delle azioni specifiche e’ il carattere innovatore che va convenientemente dimostrato in domanda (punto 8.2 del formulario).

    Allegato 4

    Guida per l’utilizzazione del formulario di richiesta di contributo il formulario attualmente in uso viene mantenuto tale e quale per le richieste di contributo per l’esercizio 1987, con alcuni suggerimenti diretti ad agevolarne l’utilizzazione e l’esame. Va premesso che le domande di contributo devono essere presentate in quattro esemplari ed i formulari devono essere integralmente compilati e dattilografati.

    Pagina 1

    Punto 1: va specificato, ovviamente, Italia.

    Punto 2: ai sensi dell’art. 18 lett.c) della Legge n. 845/78

    L’autorita’che introduce la richiesta, e quindi da indicare al Ministero del Lavoro via Castelfidardo n. 43 Roma telefono 479971 telex 680292 persona da contattare dr. Luigi De Angelis telefono 479971.

    Punto 3: va indicata con precisione la natura giuridica dell’organismo beneficiario del contributo secondo l’ordinamento giuridico Italiano. Pertanto, deve specificarsi se di diritto pubblico o di diritto privato con esclusione di qualsiasi altra espressione.

    Punto 4: va apposta una crocetta nella prima casella se trattasi di un’iniziativa ordinaria ovvero nella seconda casella se trattasi di progetto innovativo.

    Punto 5: bisogna presentare una domanda separata, per giovani adulti, per le azioni di cui ai punti 2, 3 e 4 degli orientamenti di gestione. Esclusivamente per le azioni innovative, quando sono miste per giovani ed adulti, per queste possono figurare in un solo formulario, avendo cura tuttavia di segnare con una crocetta tutte e due le caselle e di precisare accanto ad ognuna la percentuale del gruppo di cui trattasi.

    Punto 6: per le azioni ordinarie, tenuto conto dei tempi necessari a conoscere le determinazioni della commissione in ordine ala domanda di contributo e la conseguente incertezza sul momento in cui sara’ possibile iniziare, e quindi terminare, l’azione, si suggerisce, ove naturalmente gli scopi e le caratteristiche dell’iniziativa lo consentono, di indicare comunque un periodo 1 gennaio 31 dicembre dell’esercizio di riferimento. Per le azioni innovative la durata massima consentita e’ di 36 mesi, fornendo al riguardo le giustificazioni del caso al punto 8.2 del formulario.

    Punto 7: non va indicata la spesa globale prevista, bensi’ esclusivamente l’ammontare del contributo F.S.E. Richiesto riferitro alla durata dell’azione. Il numero delle persone da menzionare deve essere quello delle unita’ oggetto dell’intervento e per le quali e’ richiesto il contributo. Si pone l’accento sull’esigenza assoluta di una corrispondenza esatta tra l’importo di contributo ed il numero delle persone che vengono riportati con successive pagine 5, 6 e 7 del formulario. Una discordanza tra i dati numerici che figurano nelle varie voci delo formulario puo’ dare adito a gravi difficolta’ per la ricevibilita’ della domanda da parte della CEE. Lo spazio in fondo alla pagina 1 e’ riservato al Ministero del Lavoro ed ai servizi del F.S.E. Per la numerazione delle domande.

    Pagina 2

    Punto 8.1: questo punto del formulario va compilato in modo esatto e dettagliato per consentire una chiara valutazione del contenuto qualitativo dell’azione da finanziare. Una esatta descrizione delle azioni da finanziare e’ determinante ai fini dell’ammissibilita’ nonche’ per la concessione della priorita’ e quindi del finanziamento, indicando i dati relativi a ciascun tipo di corso organizzato. Taluni progetti, infatti, si riferiscono ad una molteplicita’ di qualifiche professionali: queste vanno distintamente precisate nel numero degli allievi e nella durata relativa. Per le azioni di formazione professionale, devono essere fornite informazioni sufficientemente dettagliate sugli elementi della formazione. In particolare, devono motivarsi le condizioni di priorita’, attraverso una scrupolosa lettura degli orientamenti di gestione (all.1) nonche’ della guida per la loro corretta applicazione (all.2). Non appena individuato il punto degli orientamenti che fa al caso del progetto, la relativa definizione di priorita’ va integralmente dimostrata (non letteralmente ripetuta) senza dimenticare alcun passaggio di detta definizione. Tra le difficolta’ di valutazione riscontrate in passato si evidenziano quelle inerenti all’indicazione di durate medie o oalla menzione delle “effettive occasioni di occupazione”. Per quanto riguarda la durata della formazione professionale si chiedono indicazioni esatte circa la durata dell’effettiva partecipazione dei beneficiari alle varie azioni. Se si tratta soprattutto di richieste concernenti numerosi beneficiari, l’indicazione di durate medie puo’ celare disparita’ troppo grandi di partecipazione dei beneficiari. Con l’espressione “effettive occasioni di occupazione” si intende una formazione che puo’ tradursi in un altro tasso di impiego o in tipi di mestieri implicanti indiscutibili possibilita’ di inserimento nel mercato del lavoro. Sarebbe auspicabile, in tale contesto, dare almeno una percentuale relativa ad una situazione debitamente verificata l’anno precedente o alcuni anni prima, e cio’ in condizioni comparabili. Tale precisazione vale tanto per le richieste inerenti le azioni generali quanto quelle relative ad azioni specifiche. Vanno inoltre ricordatea espressamente anche le condizioni generali volutae dalle norme perche’l’azione sia considerata prioritaria, quali la durata minima richiesta e le quaranta ore di formazione collegate con le nuove tecnologie intese in senso lato purche’ ovviamente sia riscontrabile l’aspetto tecnologico (sono esenti da quest’ultimo requisito le azioni a favore di minorati psichici). Nel caso degli adulti con piu’ di 25 anni di eta’ va ricordato, infine, di precisare le condizioni di ammissibilita’ delle domande ai sensi della decisione di base n. 83/516 del 17 ottobre 1983 (l’elenco dei casi ammissibile e’ quello riportato all’art.4, secondo capoverso di detta decisione).

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    Punto 8.2. Per quanto si riferisce alle azioni specifiche, occorre poter valutare sotto questo punto quali siano gli aspetti innovatori (o l’aspetto innovatore) di un’azione specifica. E’ necessario poter valutare fino a che punto la azione proposta risponda a problemi constatati nella politica nazionale di formazione professionale (ad esempio nuove tecniche di formazione, nuovi elementi di qualifica rispetto a disponibilita’ apparse recentemente sul mercato del lavoro). Inoltre le azioni specifiche devono essere presentate globalmente senza essere suddivise in parti il cui finanziamento verrebbe proposto al fondo in anni successivi. In caso di azioni di durata superiore a 12 mesi, bisogna giustificare la durata in funzione del periodo necessario per vagliare l’ipotesi sotto l’aspetto innovatore. Commento generale sul punto 8 del formulario l’informazione pertinente deve essere presentata nel modo piu’ conciso possibile. Bisogna evitrare in ogni caso: da un lato, la parafrasi o la semplice ripetizione degli orientamenti, senza spiegazioni circa gli elementi determinanti delle azioni, dall’altro, l’invio di allegati voluminosi e inassimilabili. L’informazione fornita potra’ essere considerata utile soltanto se consente di vedere in che modo il contenuto delle azioni proposte permette di concretizzare tutti gli obiettivi previsti nelle condizioni generali e nei punti specifici degli orientamenti.

    Punti 9 e 10: l’esattezza e la precisione dei riferimenti devono consentire di individuare facilmente le disposizione nazionali di cui trattasi (punto 9), nonche’ gli strumenti comunitari sollecitati (punto 10). Per quest’ultimo caso i riferimenti devono precisare gli estremi delle richieste presentate ai servizi competenti ovvero gli estremi di concessione del contribu to se l’intervento risulti accordato.

    Pagina 4

    Punti da 11.1 a 11.5: le indicazioni fornite in questa parte del formulario devono essere esattamente corrispondenti alle informazioni delle precedenti. In particolare va ricordato che al punto 11.4 deve indicarsi il solo punto degli orientamenti (ricompensato tra i punti 2.1 e 5) cui e’ riferita l’azione da realizzare. Punto 11.6: bisogna indicare in questo punto del formulario l’elenco esatto delle Regioni o delle zone interesate con il codice attribuito dalla commissione e rilevabile dal prospetto allegato alle presenti istruzioni. Se la ripartizione delle spese stimate (punto 15) e del finanziamento (punto 16) e’ omogenea tra tali Regioni o zone, non e’ necessario fornire una pagina separata per Regione viceversa, se le spese stimate e/o il finanziamento per le Regioni o zone sono differenziate (anche se tali importi sono indicativi), bisogna presentarne i dettagli in pagine allegate separatamente e per Regione

    Punto 12: pur non escludendo la possibilita’ di un semplice rinvio ai dati forniti al punto 8, e’ auspicabile che al punto 12 vengano forniti gli elementi di valutazione che hanno indotto l’operatore a collegare l’azione proposta ad un dato punto degli orientamenti.

    Pagina 5

    Punti 13 e 14: si ricorda ancora una volta che i fattori forniti in queste voci devono corrispondere al numero globale fornito in fondo alla pagina 1 del formulario di domanda. Al punto 14, la ripartizione avverra’ secondo le norme seguite finora. Quando per la sua diversita’ una data categoria cui si riferisce l’azione proposta (ad esempio i giovani) non si presta ad un’agevole ripartizione, bisogna raggrupparla sotto il punto che costituisce il denominatore Comune (ad esempio il punto 14.1). Quando si tratta invece di un gruppo omogeneo, bisogna fornire le indicazioni di fronte alla voce corrispondente.

    Pagina 6

    Punto 15: i dati numerici presentati dall’operatore costituiscono solo delle stime. Tuttavia essi devono essere attendibili, ossia basarsi su dati circostanziati (effettivi interessati, ammontare delle indennita’, numero di ore, di mesi, ecc.). Occorre che questi dati siano ben ponderati in sede di compilazione della domanda e che sia indicato in modo chiaro, nella Parte Inferiore della pagina 6, il metodo di calcolo utilizzato al fine di poter comparare il bilancio di previsione con le spese effettivamente sostenute e poter giustificare eventuali divari. Ad ogni modo gli importi degli ammortamenti, ad esempio, devono essere rigorosamente conformi alle disposizioni nazionali. Il punto 15.16 va riferito alle azioni innovative di cui deve essere indicato il costo della relazione.

    Pagina 7

    Punto 16: si raccomanda lo stesso sforzo di precisione come per il resto del formulario ed eventualmente la ripartizione per Regione su pagine separate. Al punto 16.2, ad esempio, bisogna poter individuare le pubbliche autorita’ interessate e i rispettivi importi. L’importo totale che figura al punto 16 deve corrispondere a quello che figura al punto 15.

    Pagina 8

    Punto 19: va ricordata l’esigenza di apporre una sola crocetta e nella casella appropriata significando che, ai sensi dell’art.6 paragrafo 3 della decisione CEE n. 673/83, la sospensione del pagamento degli anticipi comporta il pagamento del contributo in una sola volta in occasione della corresponsione del saldo. Punto 20: si raccomanda la completezza e l’esattezza dei dati richiesti, indispensabili al buon fine dei pagamenti, avendo cura peraltro di evitare l’indicazione di piu’ indirizzi bancari. In mancanza di dati chiari ed univoci la domanda puo’ essere considerata irricevibile o quanto meno non potra’ beneficiare delle anticipazioni previste. Ogni eventuale successiva variazione va debitamente motivata e segnalata per il tramite della Regione competente. Punto 21: si sottolinea la particolare importanza di tale punto che va riempito in ogni sua parte dall’autorita’ regionale competente. Trattasi in buona sostanza della garanzia di buon esito dell’azione proposta che la comunita’ pretende da parte dello Stato membro che, per l’Italia, si identifica nella Regione in virtu’ delle competenze attribuite alla stessa dall’ordinamento giuridico nazionale. Si ricorda che la mancanza della sottoscrizione regionale non consente l’inoltro della domanda di contributo al F.S.E.. I punti 22 e 23 sono di competenza, rispettivamente, dei servizi comunitari e del Ministero del Lavoro. Da ultimo si sottolinea la necessita’ che le Regioni vigilino affinche’ ciascuna richiesta di contributo sia presentata in modo chiaro, preciso e completo ai fini del buon esito della stessa e nella considerazione che le domande non conformi alle indicazioni fornite saranno dichiarate irricevibili dalla Commissione CEE.

    Elenco codici regionali

    Aa = Piemonte

    Ab = Valle d’Aosta

    Ac = Liguria

    B = Lombardia

    Cab= Trento

    Caa= Bolzano

    Cb = Veneto

    Cc = Friuli Venezia Giulia

    D = Emilia Romagna

    Ea = Toscana

    Eb = Umbria

    Ec = Marche

    F = Lazio

    G = Campania

    Ha = Abruzzo

    Hb = Molise

    Ia = Puglia

    Ib = Basilicata

    Ic = Calabria

    J = Sicilia

    K = Sardegna

    Elenco codici per operazioni all’estero

    Pb = Belgio

    Pd = Germania

    Pdk= Danimarca

    Pe = Grecia

    Pes= Spagna

    Pf = Francia

    Pir= Irlanda

    Pl = Lussemburgo

    Pnl= Olanda

    Pp = Portogallo