MLPS – Decreto 10 marzo 2016, n. 94956

  • Emanante: Ministero del lavoro
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 138
  • Data fonte: 15/06/2016
Definizione dell'incremento della contribuzione addizionale,applicabile a titolo di sanzione, per il mancato rispetto dellemodalità di rotazione dei lavoratori indicate nel verbale di esamecongiunto stipulato per la richiesta di intervento dell'integrazionesalariale straordinaria o, in mancanza di accordo, nella domanda diconcessione del trattamento di CIGS

Thesaurus: Lavoro, Politiche sociali

Abstract:

L’art. 5 del D.Lgs. 148/2015 ha introdotto  un meccanismo  di responsabilizzazione delle imprese che ricorrono alla cassa integrazione.  Si tratta del contributo addizionale pari al 9% della retribuzione per chi usa  CIGS, CIGO e contratti di solidarietà sino ad un anno; 12% per due anni; 15% fino a tre . Con il presente decreto ministeriale viene definito l’incremento di detta contribuzione addizionale, pari all’1%, a titolo di sanzione per il mancato rispetto  delle modalità di rotazione tra i lavoratori.

L’art. 5 del D.Lgs. 148/2015 ha introdotto  un meccanismo  di responsabilizzazione delle imprese che ricorrono alla cassa integrazione.  Si tratta del contributo addizionale pari al 9% della retribuzione per chi usa  CIGS, CIGO e contratti di solidarietà sino ad un anno; 12% per due anni; 15% fino a tre . Con il presente decreto ministeriale viene definito l’incremento di detta contribuzione addizionale, pari all’1%, a titolo di sanzione per il mancato rispetto  delle modalità di rotazione tra i lavoratori.

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