- Emanante: Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 162
- Data fonte: 14/07/2001
Thesaurus: Formazione, Strutture formative, Accreditamento dei centri di formazione
Abstract:
L’accreditamento è un atto con cui l’amministrazione pubblica competente riconosce ad un organismo la possibilità di proporre e realizzare interventi di formazione – orientamento finanziati con risorse pubbliche. Il presente Regolamento, con i relativi allegati nn. 1, 2 e 3 che ne fanno parte integrante, è attuativo dell’Allegato A dell’Accordo Stato – Regioni del 18.2.2000. L’accreditamento è rivolto a introdurre standard di qualità dei soggetti attuatori nel sistema di formazione professionale, secondo parametri oggettivi, per realizzare politiche pubbliche di sviluppo delle risorse umane nei territori di riferimento.
L’accreditamento è un atto con cui l’amministrazione pubblica competente riconosce ad un organismo la possibilità di proporre e realizzare interventi di formazione – orientamento finanziati con risorse pubbliche. Il presente Regolamento, con i relativi allegati nn. 1, 2 e 3 che ne fanno parte integrante, è attuativo dell’Allegato A dell’Accordo Stato – Regioni del 18.2.2000. L’accreditamento è rivolto a introdurre standard di qualità dei soggetti attuatori nel sistema di formazione professionale, secondo parametri oggettivi, per realizzare politiche pubbliche di sviluppo delle risorse umane nei territori di riferimento.