MLPS – Decreto 27 marzo 2014

  • Emanante: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 185
  • Data fonte: 11/08/2014
Attuazione dell'articolo 9, comma 11, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, in merito alle modalita' operative per le assunzionicongiunte nel settore dell'agricoltura

Thesaurus: Lavoro

Abstract:

 

Il presente decreto  definisce  le  modalita’  di  comunicazione delle assunzioni congiunte in agricoltura .In particolare,  riguarda le  assunzioni  congiunte  di lavoratori dipendenti per lo svolgimento  di  prestazioni  lavorative presso imprese agricole,  comprese  quelle  costituite  in  forma cooperativa, appartenenti allo  stesso  gruppo  di  cui  al  comma  1 dell’art. 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati  tra  loro da un vincolo di parentela o  di  affinita’  entro  il  terzo  grado, nonche’ presso le imprese legate da  un  contratto  di  rete,  quando almeno il 50 per cento di esse sono imprese agricole. Le comunicazioni   concernenti  i lavoratori  assunti  congiuntamente  da  gruppi   di   impresa   sono effettuate dall’impresa capogruppo presso il Centro per l’Impiego ove e’ ubicata la sede  di  lavoro per il tramite del il modello Unilav gia’  disciplinato  con  decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale  30  ottobre  2007 concernente le Comunicazioni obbligatorie.

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Il presente decreto  definisce  le  modalita’  di  comunicazione delle assunzioni congiunte in agricoltura .In particolare,  riguarda le  assunzioni  congiunte  di lavoratori dipendenti per lo svolgimento  di  prestazioni  lavorative presso imprese agricole,  comprese  quelle  costituite  in  forma cooperativa, appartenenti allo  stesso  gruppo  di  cui  al  comma  1 dell’art. 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati  tra  loro da un vincolo di parentela o  di  affinita’  entro  il  terzo  grado, nonche’ presso le imprese legate da  un  contratto  di  rete,  quando almeno il 50 per cento di esse sono imprese agricole. Le comunicazioni   concernenti  i lavoratori  assunti  congiuntamente  da  gruppi   di   impresa   sono effettuate dall’impresa capogruppo presso il Centro per l’Impiego ove e’ ubicata la sede  di  lavoro per il tramite del il modello Unilav gia’  disciplinato  con  decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale  30  ottobre  2007 concernente le Comunicazioni obbligatorie

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