- Emanante: Ministero della Sanità
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 266
- Data fonte: 11/11/1992
Thesaurus: Professioni
Abstract:
Con il decreto 23 aprile 1992 il Ministero della Sanità ha dettato, per le figure professionali di ottico e odontotecnico, disposizioni di carattere generale che attengono prevalentemente ai corsi svolti dagli istituti professionali di Stato e finalizzati anche al conseguimento del diploma di maturità professionale. Il presente decreto, in coerenza con le richiamate disposizioni generali ed in attesa del riordinamento delle professioni sanitarie non mediche, disciplina i corsi di formazione di competenza regionale, in particolar modo per ciò che concerne i requisiti necessari per l’ammissione ai corsi e la durata degli stessi, fermi restando i programmi di insegnamento delle aree di indirizzo previsti dal richiamato decreto ministeriale 23 aprile 1992. I corsi, autorizzati dalle regioni, per il conseguimento dell’attestato di abilitazione all’esercizio dell’arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico ed ottico hanno durata triennale. Per l’ammissione ai corsi e’ necessario essere in possesso di un certificato attestante l’ammissione al terzo anno di scuola secondaria di secondo grado o titolo equipollente dopo il conseguimento del diploma di istruzione secondaria di primo grado.